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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Brescia, n. 799 del 2023.

Giustizia amministrativa202308865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare, adottato in ragione di una segnalazione Schengen inserita dalla Grecia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero aveva presentato, insieme al datore di lavoro, una domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. La Prefettura di Brescia aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamando quale ragione ostativa una segnalazione Schengen proveniente dalla Grecia, e aveva poi respinto l'istanza anche a seguito di richiesta di riesame. Il TAR aveva ritenuto che la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso nello spazio Schengen precludesse automaticamente la regolarizzazione. In appello sono stati dedotti la violazione degli artt. 25 e 96 della Convenzione Schengen, l'erronea considerazione della segnalazione come automaticamente ostativa, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio è emerso che la segnalazione era stata revocata o non rinnovata dall'autorità greca; l'Amministrazione aveva quindi dichiarato di voler rivalutare la domanda in autotutela, ma il diniego originario non esplicitava né aveva adeguatamente verificato la specifica ragione della segnalazione e della sua successiva revoca o mancato rinnovo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullato gli atti impugnati in primo grado. Ha escluso che una segnalazione Schengen costituisca, di per sé e automaticamente, un motivo ostativo alla procedura di emersione. Ai fini della decisione è necessario conoscere la specifica ragione dell'inserimento nel sistema SIS, poiché la disciplina della regolarizzazione non impedisce l'accesso alla procedura quando l'irregolarità sia collegata unicamente all'ingresso irregolare in un altro Paese dell'area Schengen. Nel caso concreto l'Amministrazione si era limitata a richiamare il parere non favorevole della Questura, senza accertare e indicare le ragioni della segnalazione greca né chiarire il significato della sua revoca o del mancato rinnovo. Il diniego risultava pertanto carente di istruttoria e di motivazione. L'accoglimento è disposto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso di euro 3.000,00; le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare richiesta dal cittadino straniero e dal datore di lavoro.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Riguarda il preavviso di diniego comunicato all'interessato prima dell'adozione del provvedimento negativo.

  • art. 96 della Convenzione Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con l. n. 388/1993

    i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali

    La segnalazione Schengen deve essere collegata a una specifica ragione prevista dalla Convenzione, quale una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica, seri indizi di colpevolezza, oppure un provvedimento di allontanamento, respingimento o espulsione accompagnato da un divieto d'ingresso o soggiorno. Per stabilire se sia ostativa alla regolarizzazione occorre conoscere la concreta ragione dell'inserimento nel SIS.

  • art. 25 della Convenzione Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con l. n. 388/1993

    È richiamato quale parametro convenzionale dedotto in appello in relazione agli effetti della segnalazione Schengen sulla procedura di emersione.

  • art. 98 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa dell'accoglimento dell'appello cautelare nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • La presenza di una segnalazione Schengen a carico di un cittadino straniero non determina automaticamente l'impossibilità di accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare; l'effetto ostativo dipende dalla specifica ragione posta a fondamento della segnalazione.
  • Nel procedimento di emersione, l'Amministrazione deve verificare e indicare la concreta causale dell'inserimento del cittadino straniero nel sistema SIS, non potendo fondare il diniego sul solo richiamo generico all'esistenza di una segnalazione proveniente da un altro Stato dell'area Schengen.
  • Una segnalazione Schengen riferita esclusivamente all'irregolare ingresso in un Paese dell'area Schengen può non essere ostativa alla regolarizzazione; la relativa valutazione richiede un esame concreto della causale della segnalazione e degli effetti che essa produce secondo la disciplina applicabile.
  • Quando la segnalazione Schengen è stata revocata o non rinnovata, l'Amministrazione deve considerare tale sopravvenienza e chiarirne il significato ai fini della domanda di emersione; il mancato approfondimento determina difetto di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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