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Sentenza

Sentenza n. 2433/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - della disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.09.22 (prot.n. -OMISSIS- del 03.10.22) notificata il 22.10.22, avente ad oggetto il diniego della pratica di condono edilizio n. -OMISSIS- e contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi sull'immobile sito in -OMISSIS-; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto e per il quale ci si riserva sin d'ora di proporre eventuali motivi aggiunti, in quanto lesivi.

Giustizia amministrativa202300126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio e contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto un’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della l. 724/1994 e contestualmente ordinato la demolizione delle opere. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il Comune avrebbe fondato il diniego su rilievi inconferenti relativi alla demolizione di un manufatto diverso da quello oggetto della domanda di condono e che tale precisazione sarebbe stata resa soltanto nel provvedimento finale. Con il secondo motivo hanno affermato che la domanda di condono avrebbe contenuto un errore, poiché avrebbe indicato due immobili catastali anziché l’ampliamento di un preesistente manufatto, asseritamente rientrante nei limiti volumetrici condonabili; tuttavia non hanno provato né la legittimità né la consistenza dell’immobile originario. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione del legittimo affidamento, facendo leva sul decorso di oltre vent’anni dalla presentazione della domanda. Il Comune ha sostenuto che le opere indicate nella domanda erano due unità immobiliari funzionalmente autonome, ciascuna eccedente il limite volumetrico di 750 mc previsto dalla disciplina del condono, e che l’immobile era ancora esistente, sicché ne era necessaria la demolizione. Ha inoltre evidenziato la presenza di plurimi vincoli paesaggistici, ambientali, urbanistici e di parco.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha rilevato che il contraddittorio procedimentale era stato correttamente instaurato mediante il preavviso di diniego e che i ricorrenti avevano presentato osservazioni, senza però fornire prova certa dell’avvenuta demolizione dei manufatti oggetto della domanda di condono. La circostanza che la verifica fosse stata sollecitata dalla Procura nell’ambito di una procedura esecutiva costituiva soltanto l’occasione dell’istruttoria: l’immobile oggetto della pratica di condono risultava ancora esistente e, pertanto, il Comune poteva esaminarne la condonabilità e ordinare la demolizione. Il motivo relativo all’errore nella domanda è stato respinto perché i dati catastali degli immobili provenivano dalla stessa parte istante e non è stata dimostrata l’esistenza, la legittimità o la consistenza del preteso manufatto originario, né il rispetto dei limiti volumetrici. Il diniego risultava inoltre sorretto dal superamento del limite di 750 mc per ciascuna delle due unità e dalla collocazione dell’immobile in un’area plurivincolata. È stata respinta anche la censura sull’affidamento: la realizzazione di opere abusive e la stessa presentazione della domanda di condono non generano un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso, neppure per effetto del lungo tempo trascorso. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto legittimo; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento in favore del Comune di Napoli delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    limite volumetrico di mc. 750,00

    Il limite volumetrico costituisce un presupposto della condonabilità; le opere eccedenti tale soglia non possono essere ammesse a sanatoria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia partecipativa è soddisfatta quando l’amministrazione comunica i motivi ostativi e consente all’interessato di presentare osservazioni, che devono essere valutate, senza che sia necessario accogliere le prospettazioni della parte.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Accertata l’abusività e l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria, l’amministrazione può disporre la demolizione delle opere abusive ancora esistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate

    La disposizione è richiamata quale base per la tutela dei dati personali delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 è rispettato quando l’amministrazione comunica i motivi ostativi e l’interessato può presentare osservazioni; la mancata condivisione delle osservazioni non integra, di per sé, violazione della garanzia partecipativa, purché esse siano esaminate e non contengano elementi idonei a superare i motivi ostativi.
  • Nel procedimento di condono edilizio, il superamento del limite volumetrico previsto dalla legge impedisce la sanatoria; grava sul richiedente che invochi un errore nell’individuazione delle opere l’onere di provare quale sia il manufatto effettivamente abusivo, la legittimità e consistenza dell’opera preesistente e il rispetto dei limiti condonistici.
  • La circostanza che l’amministrazione venga a esaminare una pratica di condono in occasione di una richiesta dell’autorità giudiziaria non limita il potere-dovere di verificare la condonabilità delle opere: l’occasione dell’istruttoria non incide sulla legittimità del successivo diniego.
  • Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso o dalla presentazione della domanda di condono non fa sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di opere prive di titolo edilizio e non impone, per ciò solo, una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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