Sentenza n. 1495/2026 - Roma, Sezione 3T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento in parte qua, previa sospensione, e/o emanazione di adeguate misure cautelari: - del Provvedimento di Aggiudicazione, Prot. n. 1310881/25 del 27/6/2025 della “Procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma tecnologica per l'Esposizione Multimediale del Museo della moneta e della finanza della Banca d'Italia (24I62 - G006/24)” (CIG B3142E36E0) al RTI tra le imprese Vodafone Italia S.p.A. - ETT S.p.A. - Netgroup S.p.A. trasmesso dalla Banca d'Italia in data 27 giugno 2025; - dei verbali del Seggio di gara ed in particolare dei Verbali n. 3, 5 e 6; - del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico se e qualora interpretati nel senso di ritenere legittima la richiesta di chiarimenti verso il RTI Vodafone Italia S.p.A. - ETT S.p.A. - Netgroup S.p.A., come da Verbale n. 3 del Seggio di gara, e di ritenere ammissibili i chiarimenti resi del RTI aggiudicatario nonché qualora inteso nel senso di ritenere ammissibile il mantenimento di un punteggio relativo ad un criterio di valutazione pur avendo l'offerta in corso di procedura perso tale requisito; - dell'Allegato 5 “Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte”, allegato al Disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “Considerato il livello di dettaglio dei sub-criteri nei quali è articolato il criterio di valutazione n. 3, le valutazioni della Commissione saranno espresse esclusivamente attraverso punteggi numerici”, nei termini di cui al V Motivo in diritto del presente ricorso; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand'anche sconosciuto; nonché per la declaratoria del diritto del RTI RnB4Culture S.r.l. - Acuson S.r.l. e Blueit S.p.A., secondo in graduatoria, a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica e - se del caso - per equivalente, e per la caducazione del contratto eventualmente stipulato con il RTI aggiudicatario, con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse stipulato nelle more del gravame. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vodafone Italia S.p.a. il 2/10/2025, per l’annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1310881/25 del 27.07.2025 della “Procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma tecnologica per l’Esposizione Multimediale del Museo della moneta e della finanza (24I62 - G006/24)” (CIG B3142E36E0) nella parte in cui ammette alla gara e colloca in seconda posizione il RTI RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A anziché escluderlo; - di tutti i verbali di gara nelle parti in cui ammettono al prosieguo il RTI RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A e attribuiscono un punteggio che non è dovuto e, in particolare: - del verbale n. 6 del 17.03.2025, nella parte in cui Banca d’Italia ha collocato il RTI RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A in seconda posizione nella graduatoria provvisoria anziché escluderlo; - del verbale n. 5 del 7.03.2025 e del relativo allegato “G006_24 – Valutazione requisiti migliorativi”, nella parte in cui Banca d’Italia ha valutato l’offerta del RTI RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A attribuendole il punteggio tecnico anziché escluderlo; - del verbale n. 4 del 24.02.2025, nella parte in cui Banca d’Italia ha ritenuto accettabili e soddisfacenti i chiarimenti forniti dal RTI RnB4Culture S.r.l – Acuson S.r.l – Blueit S.p.A anziché escluderlo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale quand’anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rnb4culture S.r.l. il 7/10/2025 nel ricorso promosso per l’annullamento in parte qua, previa sospensione, e/o emanazione di adeguate misure cautelari: - del Provvedimento di Aggiudicazione, Prot. n. 1310881/25 del 27/6/2025 della “Procedura aperta per l'acquisizione della piattaforma tecnologica per l'Esposizione Multimediale del Museo della moneta e della finanza della Banca d'Italia (24I62 - G006/24)” (CIG B3142E36E0) al RTI tra le imprese Vodafone Italia S.p.A. – ETT S.p.A. – Netgroup S.p.A. trasmesso dalla Banca d’Italia in data 27 giugno 2025 (Doc. 1 in atti); - dei verbali del Seggio di gara ed in particolare dei Verbali n. 3, 5 (Doc. 7 in atti) e 6 (Doc. 8 in atti); - del Disciplinare di gara (Doc. 2 in atti) e del Capitolato Tecnico (Doc. 3 in atti) se e qualora interpretati nel senso di ritenere legittima la richiesta di chiarimenti verso il RTI Vodafone Italia S.p.A. – ETT S.p.A. – Netgroup S.p.A., come da Verbale n. 3 del Seggio di gara (Doc. 4 in atti), e di ritenere ammissibili i chiarimenti resi del RTI aggiudicatario nonché qualora inteso nel senso di ritenere ammissibile il mantenimento di un punteggio relativo ad un criterio di valutazione pur avendo l’offerta in corso di procedura perso tale requisito; - dell’Allegato 5 “Istruzioni per la redazione delle offerte tecniche e la valutazione delle offerte” (Doc. 5 in atti), allegato al Disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “Considerato il livello di dettaglio dei sub-criteri nei quali è articolato il criterio di valutazione n. 3, le valutazioni della Commissione saranno espresse esclusivamente attraverso punteggi numerici”, nei termini di cui al V Motivo in diritto del ricorso; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l'acquisizione di una piattaforma tecnologica per un'esposizione multimediale museale, nonché verbali di gara, lex specialis e valutazioni dei requisiti migliorativi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un RTI concorrente, chiedendo l'esclusione dell'aggiudicatario o la riduzione del relativo punteggio, l'aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 5, 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l'aggiudicatario avesse reso dichiarazioni fuorvianti sulla certificazione UNI 11799:2020, integranti grave illecito professionale. Il secondo motivo contestava l'attribuzione di un punto per il requisito migliorativo REQ-ALL-106, relativo alla medesima certificazione, deducendo sia la non conformità della certificazione prodotta sia la sua riferibilità a una mandante non indicata quale esecutrice dei servizi di impianto. Il terzo motivo censurava l'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri 3 e 4 del requisito REQ-ALL-107, concernente il know-how aziendale e il numero di exhibit realizzati, sostenendo che i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante avessero integrato o modificato l'offerta tecnica e che il punteggio dovesse essere ridotto. Il quarto motivo contestava i due punti attribuiti per il requisito REQ-HOS-29, relativo all'utilizzo di un provider cloud iscritto al catalogo ACN, poiché l'iscrizione sarebbe venuta meno prima dell'aggiudicazione. Il quinto motivo deduceva il difetto assoluto di motivazione dei punteggi qualitativi, assumendo insufficiente l'attribuzione del solo punteggio numerico. Con motivi aggiunti la ricorrente ha reiterato le censure sulla certificazione REQ-ALL-106. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'illegittima ammissione della ricorrente, l'erroneità dei punteggi assegnati per il know-how aziendale e per la soluzione architetturale di connettività, nonché la nullità del contratto di avvalimento.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo rigetto avrebbe determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ha respinto l'eccezione di difetto di prova di resistenza, poiché la ricorrente aveva dedotto censure idonee, almeno in astratto, a determinare un vantaggio utile, mediante l'esclusione dell'aggiudicataria o la riduzione del suo punteggio. Nel merito, ha ritenuto valida la certificazione relativa al requisito REQ-ALL-106. L'ente certificatore aveva chiarito che il riferimento alla norma ISO 11799:2024 costituiva un mero errore di digitazione e che l'audit aveva verificato la conformità alla norma UNI 11799:2020. Il giudice ha escluso che la ricorrente potesse contestare incidenter tantum la veridicità della certificazione senza proporre querela di falso, ritenendo inammissibili verificazione e consulenza tecnica sostitutive di tale rimedio. Ha inoltre affermato che, trattandosi di requisito migliorativo e non di requisito di ammissione, la certificazione posseduta da una sola impresa del RTI era sufficiente, purché riferibile a un'impresa che eseguisse prestazioni riconducibili ai servizi di impianto. La lettura complessiva del capitolato ha condotto il Collegio a ritenere che Netgroup partecipasse all'esecuzione di attività comprese nell'ambito dei servizi di impianto, anche se la ripartizione interna indicava percentuali per specifiche attività di hosting e connettività. Il terzo motivo è stato respinto perché i chiarimenti sugli exhibit erano consentiti dalla lex specialis e si limitavano a specificare elementi già contenuti nell'offerta, senza modificarla. Inoltre, i sub-criteri relativi alla numerosità degli exhibit avevano natura qualitativa e non meramente quantitativa: la numerosità era funzionale alla valutazione dell'idoneità delle esperienze pregresse e rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione. Non sono stati ravvisati errori manifesti, illogicità o abnormità tali da giustificare il sindacato giurisdizionale. Il quarto motivo è stato respinto perché l'iscrizione del provider al catalogo ACN costituiva requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione: era quindi sufficiente l'impegno vincolante a utilizzare in fase esecutiva un servizio di hosting conforme, senza necessità che la qualificazione fosse mantenuta per tutta la procedura fino all'aggiudicazione. Anche il quinto motivo è stato respinto, poiché la lex specialis aveva predeterminato criteri, sub-criteri e sub-pesi in modo sufficientemente analitico; pertanto, il punteggio numerico costituiva motivazione adeguata. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicataria aveva conservato il bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione. Sono state respinte anche le domande di aggiudicazione, inefficacia del contratto e risarcimento, per mancanza di illegittimità degli atti. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta
Il soccorso istruttorio e i chiarimenti sull'offerta tecnica sono ammissibili quando precisano elementi già presenti nell'offerta e non comportano una nuova formulazione o modifica sostanziale della proposta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La produzione della certificazione richiesta dalla lex specialis, successivamente chiarita dall'ente certificatore come conforme alla norma pertinente, non integra grave illecito professionale in assenza di prova della falsità o della natura fuorviante della dichiarazione.
art. 68, commi 9 e 11, d.lgs. 36/2023
Il raggruppamento risponde solidalmente e, ai fini dei requisiti migliorativi, può essere considerato unitariamente, salvo che la lex specialis imponga espressamente il possesso del requisito da parte di ciascun componente.
art. 30, comma 2, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate
La regola è richiamabile, in quanto compatibile, anche per valutare la possibilità di modificare la ripartizione interna delle prestazioni in un RTI di servizi, senza automatica perdita del requisito migliorativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e l'aggiudicataria conserva definitivamente il bene della vita ottenuto.
art. 42, comma 1, c.p.a.
L'interesse alla decisione del ricorso incidentale deve essere concreto e attuale; viene meno quando l'aggiudicazione dell'impresa controinteressata è stata confermata dal rigetto del ricorso principale.
art. 3 l. 241/1990
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione delle offerte quando la lex specialis predetermina in modo chiaro, analitico e articolato criteri, sub-criteri e punteggi.
art. 2043 c.c.
Il rigetto dell'impugnazione e la conferma della legittimità degli atti escludono l'antigiuridicità necessaria per il risarcimento del danno.
Massime di principio
- Quando una certificazione prodotta in gara contiene un riferimento normativo erroneo, l'ente certificatore può fornire chiarimenti ex post sull'attività di audit svolta, purché il chiarimento confermi che la verifica aveva riguardato il requisito effettivamente richiesto e non introduca una nuova certificazione o una nuova verifica.
- Le certificazioni rilasciate da organismi privati nell'ambito della qualificazione professionale svolgono funzione pubblicistica e, se formalmente esistenti e regolari, non possono essere disconosciute in via incidentale dal giudice amministrativo senza la proposizione della querela di falso; la verificazione o la consulenza tecnica non possono sostituire tale rimedio.
- Quando una certificazione è prevista dalla lex specialis come requisito migliorativo premiale e non come requisito di ammissione, il suo possesso può essere imputato al raggruppamento nel suo complesso e può essere sufficiente il possesso da parte di una sola impresa raggruppata, se la legge di gara non richiede espressamente il possesso da parte di tutti i componenti e la certificazione è riferibile a prestazioni comprese nell'oggetto dell'esecuzione.
- I chiarimenti sull'offerta tecnica sono legittimi quando precisano dati, significati o modalità di computo già ricavabili dagli elementi originariamente presentati, anche per rimediare a imprecisioni della lex specialis; diventano invece illegittimi se consentono di introdurre nuovi contenuti o modificare sostanzialmente l'offerta.
- I criteri riferiti alla numerosità delle esperienze o degli elementi tecnici possono avere natura qualitativa quando il dato numerico è utilizzato per valutare l'idoneità complessiva dell'esperienza pregressa. In tal caso la relativa attribuzione di punteggio rientra nella discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile solo per errore manifesto, illogicità, irragionevolezza o abnormità.
- Un requisito riferito a strumenti o modalità necessari per l'esecuzione del contratto, come l'utilizzo di un servizio cloud qualificato, costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione quando la lex specialis non ne impone il possesso già alla presentazione dell'offerta; è sufficiente un impegno serio e verificabile a renderlo disponibile al momento della stipula o dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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