Sentenza n. 10519/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 2906/2021 della Corte d’appello di Roma - Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al n.r.g. 1033/2020, pubblicata in data 14/07/2021, notificata in data 04/10/2021 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2906/2021, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2906/2021 della Corte d'appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme dovute dal Ministero. Ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua mancata esecuzione da parte dell'amministrazione. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto recante una formula di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la definitività della sentenza civile e la mancata ottemperanza anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, stabilendo ulteriori 60 giorni per l'esecuzione commissariale. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte: le penalità decorreranno, in caso di ulteriore inottemperanza, dal decorso del termine di 60 giorni e saranno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 700 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nell'ambito del giudizio di ottemperanza consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione ha concorso a fondare la prova della mancata ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte che dimostri il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e la sua mancata esecuzione può ottenere l'ordine giudiziale rivolto all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- La mancata contestazione specifica dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione, ai sensi del principio di non contestazione, può concorrere a ritenere provata la mancata esecuzione del giudicato.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva in caso di protratta inerzia dell'amministrazione.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dal successivo verificarsi dell'inottemperanza, individuato nel mancato adempimento entro il termine assegnato dal giudice, e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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