Sentenza n. 3152/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 456/2025 depositata e resa pubblica il 13 maggio 2025 Sez. Lavoro, r.g. 1890/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14 maggio 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 30 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 456/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi euro 1.000,00, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 maggio 2025, ma l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato proposto dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il principio dell’Adunanza plenaria n. 15/2014, secondo cui, nei confronti dell’Amministrazione, oltre alla manifesta iniquità, rilevano autonome “altre ragioni ostative”. In concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta docente, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, della sentenza del giudice ordinario suscettibile di esecuzione nelle forme previste dal codice del processo amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nei confronti della pubblica amministrazione la misura può essere esclusa anche per autonome altre ragioni ostative, oltre che per manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l’attivazione della carta docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando anche il termine per l’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono giustificarne il diniego autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell’adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La complessità procedimentale dell’esecuzione, il coinvolgimento di una pluralità di strutture e soggetti, l’eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
- In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione obbligata, il commissario ad acta può ricorrere agli strumenti contabili e finanziari specificamente previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
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