Sentenza n. 4154/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché i precedenti provvedimenti confermativi
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 14 dicembre 2022, con cui era stato confermato il divieto di detenere armi disposto nel 2013 e già confermato nel 2021. Il divieto originario era stato motivato dalla convivenza con il figlio, deferito per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento più recente si fondava inoltre su un decreto penale di condanna emesso in Germania nel 2018 per evasione di contributi previdenziali, su una condanna di primo grado del 2016 per detenzione abusiva di armi, poi dichiarata prescritta dalla Corte d’appello nel 2019, e sulla conferma dei Carabinieri, nel 2022, dell’assenza di nuovi elementi idonei a modificare il giudizio di inaffidabilità. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, contestando la persistente attualità e rilevanza degli elementi posti a fondamento del divieto. Il TAR ha ritenuto centrale il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Prefettura non aveva correlato fatti risalenti alla condotta attuale del ricorrente e non aveva esaminato la rimozione dell’originario principale elemento di rischio, costituito dalla convivenza con il figlio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni della Prefettura. Il giudice ha riconosciuto che l’Amministrazione prefettizia dispone di ampia discrezionalità in materia di detenzione e porto d’armi e che il divieto non richiede necessariamente una condanna penale o un accertamento di pericolosità sociale, essendo sufficiente un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria attuale e di una motivazione concreta. Nel caso esaminato, il decreto non spiegava in che modo i fatti risalenti del 2016 e del 2018 incidessero sull’attuale affidabilità del ricorrente, né considerava che la convivenza con il figlio, indicata come principale elemento di rischio, era cessata. Il TAR ha inoltre rilevato il dubbio rilievo, ai fini dell’affidabilità nella detenzione di armi, del reato contributivo commesso all’estero. La conferma del divieto sulla sola base di vecchie informative, senza un’analisi reale dell’attuale personalità dell’interessato, è stata ritenuta aprioristica e arbitraria. La Prefettura e il Ministero dell’Interno sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi può essere esercitato sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto e dell’assenza di rischio di abuso, anche in assenza di una condanna penale definitiva o di una formale misura di pubblica sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può fondarsi non solo su condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma anche su elementi sintomatici di una generica inaffidabilità; tuttavia, il potere deve essere esercitato mediante un giudizio prognostico concreto sull’attuale affidabilità dell’interessato e sul rischio di abuso delle armi.
- La conferma di un divieto di detenzione di armi non può fondarsi automaticamente su informative o fatti risalenti: l’amministrazione deve spiegare la loro persistente incidenza sulla personalità e sulla condotta attuale del destinatario.
- Quando l’originario elemento di rischio posto a fondamento del divieto viene meno, l’amministrazione è tenuta a esaminare specificamente tale sopravvenienza e a motivare perché il divieto resti comunque necessario.
- L’ampia discrezionalità prefettizia in materia di armi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una istruttoria attuale e di una motivazione individualizzata; in mancanza, il provvedimento incorre in difetto di istruttoria e di motivazione e può risultare arbitrario.
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