Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 legge n. 328/2000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nell'interesse del figlio minorenne, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Palermo e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull'istanza del 1° ottobre 2025, con cui aveva richiesto la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere espressamente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni, ritualmente intimate, non si sono costituite. La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine per la conclusione del procedimento, le amministrazioni non avevano adottato alcun provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio serbato dalle amministrazioni. Ha rilevato che l'art. 14 della legge n. 328/2000 pone a carico dei Comuni, d'intesa con le Aziende sanitarie locali, il compito di predisporre, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale diretto a realizzare l'integrazione della persona con disabilità, comprendente le prestazioni sanitarie, educative, sociali ed economiche pertinenti e l'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, le amministrazioni avevano l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine ordinario di trenta giorni, termine ormai decorso senza determinazioni. Applicando gli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice ha dichiarato l'illegittimità del silenzio e ha ordinato alle amministrazioni di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell'Assessorato regionale competente, autorizzato a subentrare alle amministrazioni, anche mediante delega, e a provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza definitiva dovrà essere trasmessa d'ufficio alla Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 14 legge n. 328/2000

    Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale.

    La disposizione attribuisce ai Comuni, d'intesa con le Aziende sanitarie locali e su richiesta dell'interessato, il compito di predisporre un progetto individuale per l'integrazione della persona con disabilità, comprendente le prestazioni e i sostegni pertinenti.

  • art. 2 legge n. 241/1990

    Incombe sulla P.A. il dovere di concludere mercé provvedimento espresso i procedimenti amministrativi avviati – obbligatoriamente – su istanza di parte entro un termine, che, in mancanza di diversa previsione di legge, è pari a giorni trenta dalla presentazione della domanda.

    Le amministrazioni devono concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati su istanza di parte entro il termine ordinario di trenta giorni, salvo diverso termine previsto dalla legge.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Decorso il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo e comunque entro un anno dalla scadenza del medesimo, chi vi ha interesse può domandare al Tribunale di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

    Il ricorso avverso il silenzio è tempestivo se proposto dopo la scadenza del termine procedimentale ed entro un anno da tale scadenza; in caso di inerzia il giudice può accertare l'obbligo di provvedere e fissare un termine per l'adempimento.

  • art. 2, comma 8, legge n. 241/1990

    Le sentenze, con cui è accolto un ricorso avverso il silenzio/inadempimento della P.A., una volta divenute definitive devono essere trasmesse di ufficio alla Corte dei conti per le determinazioni di sua competenza.

    Le sentenze definitive di accoglimento del ricorso avverso il silenzio devono essere trasmesse d'ufficio alla Corte dei conti.

Massime di principio

  • Quando un interessato richiede la predisposizione di un progetto individuale per una persona con disabilità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, il Comune, d'intesa con l'Azienda sanitaria competente, è tenuto ad attivare e concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso.
  • In assenza di una diversa disciplina, il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte deve essere concluso entro trenta giorni; la mancata adozione di un provvedimento espresso entro tale termine configura silenzio-inadempimento.
  • Il ricorso avverso il silenzio è ammissibile dopo la scadenza del termine per provvedere e deve essere proposto entro un anno dalla scadenza di tale termine.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.