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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40479/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Sabbatini per il periodo dal 05/03/2013 al 17/06/2013, condannando il Ministero al pagamento di euro 21.360,00. Il Ministero censurava la decisione per contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso un contributo colposo dell'indagato alla restrizione, nonostante l'esistenza di pregresse segnalazioni/denunce (informativa del 26/11/2002 e liti/accuse della convivente Villani) che, a suo dire, costituivano elementi indiziari riconducibili alla stessa indole del fatto per cui era stata adottata la misura cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Ministero, ritenendolo infondato. Ha confermato che la privazione della libertà si era basata su una valutazione errata delle dichiarazioni della persona offesa, successivamente valutate non attendibili dal giudice penale. La Corte ha ritenuto non contraddittorio il ragionamento della Corte d'appello, che aveva escluso il concorso colposo dell'istante nella determinazione della misura cautelare poiché tale misura era stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e non risultava alcun riscontro o seguito probatorio alle dichiarazioni antecedenti della convivente Villani. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, liquidate in euro 1.000 oltre accessori come per legge.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per imputare le spese al Ministero.

  • Sez.5, n.19318 del 20/01/2021 (Cappella, Rv. 281105) - giurisprudenza

    Richiamata per definire il concetto di contraddittorietà della motivazione: il vizio ricorre solo quando vi è disarmonia interna tra le considerazioni logico-giuridiche o tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento; non può essere dedotto semplicemente confrontando il provvedimento con i dati istruttori in base a una loro presunta errata interpretazione.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione è fondata quando la privazione della libertà risulta derivata da valutazioni poi ritenute errate (es. dichiarazioni di persona offesa valutate non attendibili).
  • La presenza di precedenti denunce o segnalazioni non processualizzate non determina automaticamente un "contributo causale" alla misura cautelare: occorre verificare se tali elementi siano stati effettivamente utilizzati e valutati dal giudice cautelare come base per la misura.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione richiede un'incoerenza interna nel ragionamento decisorio; non è sufficiente mostrare che il giudice avrebbe potuto dare diversa valutazione ai dati istruttori.
  • Il gravame probatorio circa un presunto "contributo colposo" alla restrizione incombe sul resistente (o sul ricorrente che ne deduca l'esistenza): bisogna dimostrare un concreto legame logico tra le pregresse segnalazioni e la decisione cautelare.
  • In casi simili, per limitare il rischio di riconoscimento della riparazione, la pubblica amministrazione dovrebbe documentare se e in quale misura elementi antecedenti sono stati considerati dal giudice delle misure, e fornire argomentazioni che ne dimostrino l'attinenza causale con l'adozione della misura cautelare.
  • La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è centrale: se il giudice penale le ritiene non attendibili e la misura era basata principalmente su di esse, è probabile che si configuri l'ingiusta detenzione con diritto alla riparazione.

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