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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6347/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di rinvio relativa alla non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio avesse oltrepassato i limiti indicati dalla sentenza rescindente e si fosse basato sugli stessi elementi (numerosi precedenti risalenti nel tempo e un decreto di archiviazione per particolare tenuità) già ritenuti insufficienti; 2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'abitualità/serialità delle condotte, lamentando che la Corte d'appello non avesse dato il necessario "taglio concreto" alla nozione di serialità considerando il tempo intercorso dai precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: non si era formato giudicato sulla tenuità del fatto a seguito dell'annullamento con rinvio, pertanto il giudice del rinvio poteva e doveva effettuare una nuova valutazione anche tenendo conto del certificato del casellario aggiornato; la Corte d'appello ha correttamente valutato l'abitualità della condotta sulla base di oltre trenta precedenti per furto nel periodo 1992-2013 e della sequenza di delitti contro il patrimonio, ritenendola indice di serialità/abitualità e sottolineando l'assenza di elementi positivi allegati dalla difesa per dimostrare la mera occasionalità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (In primo grado Ariata era stato condannato, con rito abbreviato, a 1 mese e 10 giorni di reclusione e Euro 100,00 di multa per tentato furto, artt. 56 e 624 c.p.)

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata caso per caso; l'abitualità del comportamento ostacola l'applicazione dell'istituto.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Limiti e conseguenze dell'annullamento con rinvio: la Corte ha ricordato che l'annullamento limitato non crea necessariamente un giudicato sulla questione oggetto di rinvio e che il giudice del rinvio deve poter riesaminare la fattispecie entro i limiti indicati.

  • art. 620, lett. l, cod. proc. pen.

    Facoltà della Corte di Cassazione di decidere senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; nel caso era stata scelta la via del rinvio per permettere una nuova valutazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 56 e art. 624 cod. pen.

    Articoli richiamati per definire il reato contestato (tentato furto): art. 56 materia della tentata punibilità; art. 624 furto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 13681/2016 Tushaj; Sez. 2 n.19932/2017 Di Bello; Sez. 2 n.11591/2020; Sez. 2 n.42579/2019; Sez. 4 n.38407/2021 Sacrati; Sez. 5 n.34830/2020 Pepe)

    Principi interpretativi sulla nozione di 'abitualità' e sul valore del decorso del tempo rispetto ai precedenti ("tempo silente"): il decorso temporale può avere rilievo nel giudizio di occasionalità, ma non esclude automaticamente l'abitualità quando la sequenza e la natura dei precedenti indicano serialità; il giudice deve effettuare una valutazione concreta e unitaria.

Massime di principio

  • L'esistenza di numerosi precedenti anche se risalenti nel tempo può comunque essere valutata come indice di abitualità/serialità se la sequenza dei reati mostra continuità o dimestichezza con il medesimo illecito.
  • Un annullamento limitato della Corte di legittimità non impedisce al giudice del rinvio di compiere una nuova valutazione della tenuità della fattispecie: non sempre si forma un giudicato sulla questione oggetto di annullamento.
  • Il "tempo silente" (l'intervallo di tempo fra precedenti e fatto contestato) è un elemento rilevante ma non decisivo: va inserito in una valutazione complessiva che consideri gravità del reato, capacità a delinquere, durata e ripetizione delle violazioni.
  • Spetta alla difesa fornire elementi positivi e concreti (es. cambiamento di vita, lavoro stabile, percorsi riabilitativi, prova di occasionalità) per contrastare la presunzione di abitualità derivante dai precedenti.
  • Il giudice deve motivare in modo concreto perché i precedenti, anche se remoti, costituiscano o meno indice di serialità: la mera elencazione dei precedenti senza valutazione temporale e circostanziale può essere insufficiente.

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