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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 5556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Stralcio dei debiti - Cancellazione automatica - Successione a titolo universale - Equitalia -Copia della cartella di pagamento - Notifica della cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento per contestata notifica e per ottenere lo stralcio del debito ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119/2018 (debiti residui fino a 1.000 euro), nonché contestazione della produzione in copia della cartella da parte dell'agente della riscossione

La decisione

la Corte ha affermato che lo stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018 opera automaticamente ex lege per debiti residui fino a 1.000 euro; ha inoltre ritenuto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale successore universale di Equitalia, può produrre nei giudizi la documentazione relativa alla notifica delle cartelle. La produzione di copia della cartella è ammessa e non sussiste obbligo legale di deposito dell'originale salvo specifico ordine del giudice; tuttavia, chi contesta la copia deve indicare elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra copia e realtà, non limitandosi a censure generiche. Nella fattispecie la documentazione prodotta dall'agente per la riscossione è stata ritenuta idonea e la contestazione generica del ricorrente non ha avuto successo.

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018, art. 4

    prevede lo stralcio automatico ex lege dei debiti con residuo fino a 1.000 euro (capitale, interessi e sanzioni), senza necessità di provvedimento amministrativo specifico

  • d.l. 193/2016, art. 1, comma 2

    stabilisce il subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in luogo di Equitalia, con conseguente legittimazione dell'Agenzia a produrre documentazione relativa alle cartelle originate da Equitalia

  • art. 2719 c.c.

    utilizzata in tema di efficacia probatoria delle copie e dei documenti prodotti nel processo; consente l'utilizzo di documenti riprodotti salvo contestazioni fondate

  • d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3

    riguarda gli oneri probatori nel giudizio tributario e l'ammissione dei documenti prodotti dalle parti; supporta il principio che la copia prodotta dall'agente della riscossione è ammissibile salvo contestazione circostanziata

Massime di principio

  • Lo stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018 opera automaticamente ex lege: se il debito residuo è fino a 1.000 euro è estinto senza bisogno di un atto amministrativo.
  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è legittimata a far valere e documentare le cartelle originate da Equitalia in virtù del subentro a titolo universale.
  • La produzione in giudizio di copia della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione è ammissibile; chi la contesta deve indicare elementi specifici e concreti che dimostrino la non corrispondenza con l'originale, non sono sufficienti contestazioni generiche o vaghe.
  • Non vi è un obbligo legale di depositare l'originale della cartella salvo che il giudice non lo disponga; tuttavia per il ricorrente è prudente richiedere o produrre prove precise sulla catena di notifica se si intende disconoscere la copia.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che voglia far valere lo stralcio dovrebbe verificare e documentare l'effettivo ammontare residuo del debito; chi contesta la notifica deve predisporre elementi probatori concreti (es. difformità formali, assenza di timbri o ricevute, anomalie nella catena di notifica).

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