Sentenza n. 6902/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6018/2024, pubblicata il 23 maggio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 26897/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6018/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, condannando il Ministero a darvi applicazione. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata regolarmente al Ministero ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha dimostrato né chiarito di avere eseguito il giudicato. Il giudice ha ritenuto che il diritto riconosciuto dal titolo, compresi i relativi presupposti, non fosse sindacabile nel giudizio di ottemperanza, nel quale occorre dare attuazione alla pronuncia passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
È la disposizione sostanziale in base alla quale la sentenza civile aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo passato in giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l’attuazione della statuizione giudiziale.
- La mancata produzione da parte dell’amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non consente di superare la pretesa esecutiva del creditore riconosciuta dal titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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