Sentenza n. 6558/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a. della nota prot. 42561 del 22/10/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 18024 del 26/07/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente; per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento della nota di rigetto in quanto illegittima; e per la condanna dell’amministrazione resistente ad annullare la nota impugnata in quanto illegittima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota ministeriale che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna presso un'università spagnola, relativo a un corso sull'attenzione alle necessità educative specifiche di sostegno nell'istruzione secondaria. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE; violazione dell'art. 45 TFUE e del principio di libertà di stabilimento; violazione del giudicato formatosi su una sentenza del Consiglio di Stato; difetto assoluto di motivazione; violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517/1977; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; contraddittorietà, manifesta illogicità e ingiustizia manifesta; mancata previsione di eventuali misure compensative. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, avendo ottenuto il riconoscimento del titolo estero mediante la frequenza di un corso INDIRE, e ha chiesto che la causa fosse definita per cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché tale esito presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e, nel caso concreto, tale attività non risultava intervenuta; inoltre, il Ministero aveva insistito per il rigetto del ricorso. Il Collegio ha invece dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la stessa ricorrente aveva manifestato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto il riconoscimento del titolo attraverso la frequenza del corso INDIRE. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulla materia.
Norme richiamate
art. 13 Direttiva 2013/55/UE
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al riconoscimento del titolo estero, ma il giudice non ha esaminato il merito della censura per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 45 TFUE
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla libera circolazione dei lavoratori, ma la questione non è stata decisa nel merito.
art. 2 l. 517/1977
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che il giudice esaminasse la censura nel merito.
art. 7 l. 517/1977
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che il giudice esaminasse la censura nel merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; tale presupposto è stato ritenuto insussistente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che, nel corso del giudizio, una successiva attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata; la mera sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente attraverso un diverso percorso amministrativo non determina tale esito se non risulta un'attività amministrativa direttamente satisfattiva rispetto alla domanda giudiziale.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e non sussiste una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa dedotta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato, che non vengono quindi scrutinati nel merito.
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