Cassazione Civile, Ordinanza n. 19129/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società immobiliare poi dichiarata fallita aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per il 2010 e al recupero di IVA per il 2011. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio e accolto quello incidentale della curatela, ritenendo gli atti illegittimi per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sul presupposto che, prima dell’accertamento, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare un confronto preventivo sulla situazione economica e fiscale della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di norme sul contraddittorio, sull’onere della prova e sul giudicato esterno, sostenendo che per la disciplina delle società non operative non era richiesto un previo contraddittorio e che, comunque, per l’IVA esisteva un giudicato esterno formatosi su un contenzioso precedente relativo al 2009, concernente la medesima situazione fattuale e la medesima questione della non operatività; con il secondo ha denunciato motivazione apparente o perplessa della sentenza regionale, per avere affermato apoditticamente l’obbligo di contraddittorio senza esaminare adeguatamente le doglianze dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto fondato il rilievo di giudicato esterno con riferimento all’IVA, perché sul medesimo rapporto e sulla stessa situazione fattuale si era già formato un giudicato che precludeva il riesame degli accertamenti essenziali relativi alla non operatività e all’antieconomicità delle operazioni immobiliari. Ha inoltre chiarito che, per la disciplina delle società di comodo, dopo le modifiche normative, non è previsto un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio nei termini ritenuti dalla CTR; per i tributi armonizzati il contraddittorio rileva solo secondo le regole generali, ma la sentenza impugnata era comunque errata nel fondare l’illegittimità dell’atto sul difetto di tale adempimento. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza regionale ha superato il minimo costituzionale. La decisione finale è stata quindi di accoglimento parziale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai profili accolti, mentre il testo fornito si interrompe prima dell’eventuale dispositivo finale di rinvio o decisione ulteriore.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi denunciabili in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come norma sul contraddittorio endoprocedimentale.
art. 30 L. 724/1994
disciplina delle società non operative; dopo le modifiche normative non richiede un contraddittorio preventivo obbligatorio, salvo la procedura disapplicativa richiesta dal contribuente.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato esterno e sua efficacia preclusiva.
art. 37-bis d.P.R. 600/1973
richiamato dalla CTR, ma ritenuto non dirimente perché la fattispecie delle società di comodo segue una disciplina propria; il riferimento al contraddittorio di tale norma non giustifica l’annullamento degli avvisi.
art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato perché la motivazione della sentenza era sufficiente.
art. 36 D.lgs. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
consente di censurare la sentenza solo per mancanza o apparenza della motivazione, non per insufficienza o contraddittorietà non estreme.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
la Corte richiama la giurisprudenza UE per affermare che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune a due controversie preclude il riesame di quella questione anche nei giudizi tributari successivi, quando l’accertamento abbia natura tendenzialmente permanente e non sia limitato a fatti variabili di singoli periodi d’imposta.
- L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia del giudicato esterno in materia tributaria quando la precedente decisione abbia accertato elementi costitutivi della fattispecie aventi durata o stabilità nel tempo.
- Per la disciplina delle società non operative, dopo le modifiche normative, il procedimento di accertamento non richiede un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato; il contribuente può attivare la procedura di disapplicazione, ma non può dedurre la nullità dell’atto per la mancata preventiva interlocuzione se non prevista dalla legge.
- In tema di tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e queste non risultano meramente pretestuose.
- Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato automaticamente per presunzioni fondate sulla mera insufficienza dell’operatività o del volume delle operazioni, dovendo invece essere escluso solo in presenza di frode, abuso o mancanza effettiva dei presupposti sostanziali della detrazione.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutte le prove o tutte le tesi delle parti, ma solo esporre gli elementi essenziali della decisione.
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