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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3134/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato la prescrizione per alcune condotte di appropriazione indebita commesse dal 2009 al 2012 e confermato la responsabilita per le residue, nonche le statuizioni civili. In cassazione si deducevano: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili relativamente ai reati prescritti prima della sentenza di primo grado (sostanzialmente: reati gia prescritti alla data del 21/12/2018 e/o al 23/01/2023); (ii) errori nel computo della prescrizione connessi al riconoscimento della recidiva reiterata, contestando sia la misura dell'aumento applicata sia il fatto che la recidiva fosse stata ritenuta; (iii) eccessivita della pena per errori nel calcolo degli aumenti e per un aumento inedito per recidiva non riconosciuta in primo grado.

La decisione

La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: annulla senza rinvio le statuizioni civili relative alle condotte appropriate consumate fino al 23/03/2010 (perche prescritte prima della pronuncia di primo grado) e annulla senza rinvio la condanna penale relativa alle condotte consumate dal 30/04/2011 all'8/03/2012 per estinzione per prescrizione, confermando pero le statuizioni civili per quest'ultimo segmento. Rigetta il ricorso per il resto: la Corte ritiene che la recidiva reiterata sia stata effettivamente ritenuta e quindi operi l'effetto estensivo sul termine di prescrizione; per le condotte consumate dal 09/03/2012 al 01/05/2012 conferma l'affermazione di responsabilita e le statuizioni civili, ma rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione della pena limitatamente a quel segmento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    regola il procedimento in Cassazione con contraddittorio scritto; qui viene richiamato per la celebrazione del giudizio

  • art. 578 cod. proc. pen.

    l'articolo disciplina la possibilita per il giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche quando dichiara l'estinzione del reato, ma la giurisprudenza e la Cassazione precisano che questa possibilita non opera quando la prescrizione e' maturata prima della pronuncia di primo grado

  • art. 81 cod. pen.

    contiene le regole per l'aumento per la continuazione; se la recidiva reiterata e' ritenuta, le regole di combinazione degli aumenti vanno applicate secondo l'ultimo comma

  • art. 646 cod. pen.

    prevede la pena (appropriazione indebita) all'epoca dei fatti; il valore della pena base rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione esteso

  • art. 99 cod. pen.

    norma sulle recidive e sulle aggravanti anagogiche utilizzata nel ricorso per criticare il riconoscimento e il calcolo della recidiva reiterata

  • art. 157 cod. pen. e art. 538 cod. proc. pen.

    richiamati dal ricorrente per contestare vizi di legge e motivazione nella quantificazione della pena e nella determinazione degli effetti della prescrizione

  • art. 133 cod. pen.

    invocato nella censura sull'oggettiva quantificazione della pena e sulla presunta eccessivita della pena inflitta

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato e' maturata prima della pronuncia di primo grado, le statuizioni civili contenute in quella sentenza devono essere revocate: il giudice d'appello non puo confermarle laddove la estinzione e' precedente alla prima sentenza
  • La recidiva reiterata, se ritenuta, estende il tempo necessario per la maturazione della prescrizione: e' necessario valutare se la recidiva e' stata riconosciuta esplicitamente o implicitamente e in quale momento processuale tale riconoscimento e' intervenuto, per determinare correttamente i termini
  • Il primo atto interruttivo della prescrizione (es. decreto di citazione a giudizio) e le date di contestazione della recidiva influenzano il computo dei termini; bisogna calcolare il termine base in relazione alla pena legale del tempo, poi aggiungere gli effetti estensivi delle aggravanti riconosciute e i periodi di sospensione
  • Il difetto di impugnazione di profili relativi alla recidiva in sede d'appello puo precludere l'esame di tali questioni in Cassazione: contestare in tempo utile il riconoscimento dell'aggravante e la sua applicazione e' necessario per non perdere la chance di censura
  • Quando la Corte di legittimita annulla solo alcune statuizioni civili o dichiara prescritte specifiche condotte, occorre verificare separatamente la sorte penale e civile di ciascun segmento temporale dell'azione; la conferma delle statuizioni civili puo' essere disposta per gli atti che non sono stati impugnati
  • Se la Cassazione rileva errori nel calcolo della pena collegati a riconoscimento di aggravanti o continuazione, puo rinviare la determinazione della pena a diversa sezione di merito senza incidere sull'accertamento di responsabilita gia ritenuto definitivo per i capi non annullati

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