Cassazione Civile, Ordinanza n. 11047/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni emesso per l'importo di euro 301.124,00, in solido con una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla registrazione di una sentenza della Corte d'appello di Roma. Il Comune di Tivoli aveva contestato l'atto sostenendo, oltre all'erroneo calcolo degli interessi, che l'art. 37 del d.P.R. 131/1986 fosse applicabile alla conciliazione intervenuta tra le parti per un importo inferiore rispetto a quello risultante dalla sentenza, perché la cooperativa era stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico a concludere l'accordo e ciò avrebbe reso il Ministero parte della transazione, integrando una 'transazione stragiudiziale in cui è parte un'amministrazione dello Stato'. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo l'applicabilità dell'art. 37 per mancanza di partecipazione dell'autorità ministeriale all'accordo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in appello del Comune, aveva invece ritenuto applicabile l'art. 37, annullando l'avviso e ordinando la rideterminazione dell'imposta sul minore importo della conciliazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, per avere la sentenza di appello esteso indebitamente la nozione di 'amministrazione dello Stato' e di transazione con amministrazione statale a una conciliazione conclusa da soggetto privato tramite commissario liquidatore autorizzato dall'autorità di vigilanza; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserita contraddittorietà della motivazione, in quanto la sentenza aveva annullato integralmente l'avviso pur affermando la debenza della minore imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito confermando la sentenza di primo grado, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 alla conciliazione in questione. Ha quindi ribadito che l'autorizzazione del Ministero al commissario liquidatore in LCA non trasforma il Ministero in parte dell'accordo e che la transazione resta imputabile esclusivamente alla cooperativa in procedura e al Comune. Le spese del giudizio di appello e di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"transazione stragiudiziale in cui è parte un'amministrazione dello Stato"
La disposizione non si applica alla transazione conclusa da una cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa solo perché il commissario liquidatore ha ricevuto l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza; l'autorità ministeriale non diventa parte dell'accordo, ma si limita a rimuovere un limite legale all'esercizio dei poteri gestori del commissario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, accolto con riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo, assorbito, per dedotta nullità della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È evocato per censurare la pretesa illogicità/contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, ma il motivo resta assorbito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare il requisito motivazionale della decisione tributaria di appello.
Massime di principio
- La liquidazione coatta amministrativa non muta la soggettività giuridica dell'impresa sottoposta alla procedura: l'ente resta un soggetto di diritto privato, mentre la procedura comporta solo la cessazione degli organi sociali e l'attribuzione della gestione liquidatoria ai commissari.
- L'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza al commissario liquidatore per compiere un atto di gestione patrimoniale rimuove un limite interno all'operatività del commissario, ma non trasforma l'autorità autorizzante in parte dell'atto autorizzato.
- Ai fini dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, la locuzione 'amministrazione dello Stato' va interpretata in senso rigoroso: non vi rientra un ente pubblico territoriale e non vi rientra neppure l'autorità di vigilanza che abbia soltanto autorizzato la stipula della transazione.
- Quando un atto negoziale compiuto dal commissario liquidatore è validamente autorizzato, i suoi effetti si producono esclusivamente nella sfera giuridica dell'impresa in LCA e dei soggetti che con essa stipulano, restando irrilevante la mera funzione autorizzatoria dell'amministrazione.
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