Sentenza n. 5628/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2672/2025 del 13 giugno 2025 del Tribunale di Napoli nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2672/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione del buono elettronico Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 13 giugno 2025, passata in giudicato, non fosse stata eseguita. Ha chiesto che il Ministero fosse ordinato a dare esecuzione al giudicato entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento degli interessi legali sull'importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali; nel caso concreto è stata applicata all'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora che decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, assegnandogli un termine per provvedere.
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