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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena a 4 anni e 800 euro di multa dopo la riqualificazione del fatto di rapina in furto con strappo (artt. 624-bis, 625 nn.5 e 8-ter c.p.) e il riconoscimento della continuazione con lesioni aggravate. Due i motivi principali: (1) censura della responsabilità per le lesioni aggravate sostenendo che, a seguito della riqualificazione in furto con strappo, le lesioni potevano sussistere solo con dolo eventuale e la Corte non avrebbe motivato adeguatamente tale aspetto; (2) censura della responsabilità per il furto con strappo, dolendosi dell'uso da parte della Corte territoriale di due argomentazioni ritenute illogiche o irrilevanti: a) l'aver ritenuto che il ricorrente fosse il conducente del motociclo perché lo aveva portato in officina poco dopo il fatto; b) la valutazione che il tentativo di fornire una ricostruzione difensiva corrispondeva a una forma di depistaggio, argomentazione ricondotta alla ‘‘comune esperienza". Il ricorso lamentava vizi di legge e di motivazione su questi punti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e priva della specificità richiesta per la cassazione: la questione era già stata prospettata in appello in termini generici e non era suscettibile di essere trasformata in motivo specifico in questa sede; inoltre la giurisprudenza afferma che la volontaria applicazione di violenza (es. strappare la borsa) integra il reato di lesioni anche in presenza di dolo eventuale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta esaustiva e non contraddittoria, condividendo anche la valutazione del primo grado e valorizzando elementi probatori aggiuntivi (intercettazioni) che confortano la ricostruzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata in relazione alla riqualificazione del fatto come furto con strappo; la Corte ha considerato compatibile la ricorrenza delle lesioni anche quando il fatto è qualificato come furto con strappo, non escludendo automaticamente la volontarietà delle procauate lesioni

  • art. 625 c.p. (n.5 e n.8-ter)

    Richiamate come aggravanti relative al reato contestato nella ricostruzione in appello (circostanze aggravanti collegate alle modalità e al luogo del fatto)

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni: la Corte di Cassazione ricorda l'orientamento secondo cui il dolo eventuale integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie quando l'agente accetta il rischio di cagionare lesioni mediante la violenta sottrazione della cosa

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla proposizione dei motivi in cassazione (il ricorso è stato esaminato nei limiti procedurali previsti)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per i ricorsi ritenuti manifestamente infondati o inammissibili; applicata per il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse censure generiche o mancanti di specificità: i motivi devono essere esposti con chiarezza e precisione sostanziale; altrimenti sono inammissibili.
  • La riqualificazione del reato (es. da rapina a furto con strappo) non esclude automaticamente la responsabilità per lesioni: la volontaria applicazione di violenza che produce lesioni può integrare il reato di lesioni anche con dolo eventuale.
  • La Suprema Corte non sindaca nuovamente la valutazione di merito del giudice di merito se la motivazione è logica, coerente e non contraddittoria; le valutazioni probatorie fondate su elementi come intercettazioni o comportamenti post-fatto sono rilevabili se adeguatamente motivate.
  • Argomentazioni basate su elementi di comportamento successivo (es. disporsi di un mezzo subito dopo il fatto) possono essere valutate come indizi di responsabilità se inserite in una motivazione complessiva e non manifestamente illogica.
  • Il soccombente in cassazione può essere condannato non solo alle spese ma anche al versamento di somme alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; ciò va considerato nel bilancio del rischio di impugnare.

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