Sentenza n. 12961/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 1) della nota prot. N. GSEWEB/P20250733084 del 10 ottobre 2025, con la quale il GSE, dopo aver ammesso, con comunicazione del GSE del 28 ottobre 2011, alla tariffa incentivante, pari ad 0.443 €/kWh l’impianto fotovoltaico n. 253516, sito in Loc. Astrone, snc, nel Comune di Chianciano Terme (SI), all’esito di procedura di controllo avviata in data 18 marzo 2024, ha comunicato (i) che l’impianto non può fruire dei benefici di cui alla Legge 129/2010 “in quanto è carente dei requisiti cui è subordinato l’accesso” e, pertanto, (ii) è ammesso alla tariffa incentivante inferiore di 0,388 €/kWh a partire dalla data di entrata in esercizio ovvero il 27 giugno 2011 e che (iii) il GSE effettuerà “la compensazione tra quanto percepito in base al Decreto e quanto effettivamente dovuto fino a concorrenza” 2) per quanto occorrer possa nella nota del GSE del 25 giugno 2025 recante “comunicazione di sospensione termini del procedimento di controllo mediante sopralluogo”; 3) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso a quello impugnato in via principale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di decadenza dalla tariffa incentivante più favorevole, ammissione a una tariffa inferiore e compensazione delle somme percepite in eccedenza
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento con cui il GSE, all'esito di un procedimento di controllo avviato nel 2024, aveva ritenuto non dimostrata la conclusione entro il 31 dicembre 2010 dei lavori di un impianto fotovoltaico integrato in sostituzione di una copertura in Eternit. Il GSE aveva rilevato, sulla base della documentazione fotografica prodotta al momento della domanda e del sopralluogo, una difformità tra l'impianto rappresentato nelle fotografie e quello risultante dal progetto e dal sopralluogo, in particolare quanto al numero e alla collocazione dei cavi di stringa, successivamente giustificata dalla società con la posa sottotraccia dei cavi. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2, 3, 10, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, violazione dell'affidamento, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e violazione dei doveri di buona fede, sostenendo che il GSE avesse esercitato tardivamente il potere di decadenza. Con il secondo motivo deduceva analoghi vizi, oltre alla violazione del d.m. 19 febbraio 2007 e della guida GSE, contestando la valutazione della difformità e sostenendo che la posa sottotraccia spiegasse la mancata visibilità dei cavi nelle fotografie. La domanda cautelare era stata rinunciata.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il TAR ha qualificato il provvedimento come decadenza dalla tariffa incentivante originaria, anche se contestualmente il GSE aveva ammesso l'impianto a una tariffa inferiore. Quanto alla tempestività, il Collegio ha ritenuto applicabili al potere del GSE i limiti temporali collegati all'art. 21-nonies l. 241/1990, come richiamato dall'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. Per i provvedimenti di primo grado anteriori al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.l. 76/2020, il termine di diciotto mesi decorre da tale data; il termine ridotto a dodici mesi dal d.l. 77/2021 si applica invece ai provvedimenti adottati dal 1 giugno 2021. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che, in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, il termine fisso possa non operare, restando applicabile il termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell'illegittimità. Nel caso concreto, la piena conoscenza dei fatti si era realizzata con le integrazioni trasmesse dalla società il 22 luglio 2025; il provvedimento del 10 ottobre 2025, adottato dopo circa tre mesi, è stato considerato tempestivo. Il secondo motivo è stato respinto perché la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e la relativa dimostrazione mediante dossier fotografico costituiscono condizioni essenziali per l'accesso al regime incentivante del Secondo Conto Energia. L'onere probatorio grava sul soggetto responsabile in base al principio di autoresponsabilità. Le fotografie dovevano fornire una visione completa dell'impianto ultimato e dei suoi principali componenti; non era possibile integrare dopo la scadenza il dossier fotografico originario né sostituirlo con dichiarazioni asseverate, fatture, bonifici o altra documentazione atipica. La documentazione prodotta mostrava una divergenza rispetto al progetto, e la spiegazione della posa sottotraccia, comunicata soltanto in sede di controllo, non dimostrava il possesso del requisito entro il termine legale e in conformità al progetto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Il potere del GSE di verifica e decadenza dagli incentivi resta soggetto ai principi e ai limiti temporali dell'annullamento d'ufficio richiamati dalla disposizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Per i provvedimenti anteriori alle novelle del 2020 e del 2021, il termine di diciotto mesi decorre dal 17 luglio 2020; per i provvedimenti successivi valgono, ratione temporis, i termini decorrenti dalla loro adozione. In caso di falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, il termine fisso può non operare, ma l'intervento deve comunque avvenire entro un termine ragionevole dalla scoperta dell'illegittimità.
art. 1-septies d.l. 105/2010, convertito dalla l. 129/2010
L'accesso alle tariffe del Secondo Conto Energia richiede la conclusione dell'installazione entro il 31 dicembre 2010, la comunicazione della fine lavori entro lo stesso termine e l'entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011.
art. 5, comma 4, d.m. 19 febbraio 2007
Il mancato rispetto degli adempimenti e dei termini per la richiesta della tariffa incentivante comporta la non ammissibilità agli incentivi.
Allegato 4, punto 1, d.m. 19 febbraio 2007
La documentazione finale deve comprendere almeno cinque fotografie idonee a mostrare l'impianto completo, i suoi particolari e il contesto nel quale è inserito.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare e condividere principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, integrandoli nella motivazione.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il GSE sottrae a un impianto la tariffa incentivante più favorevole, anche quando contestualmente lo ammette a una tariffa inferiore, ha natura sostanziale di decadenza dalla precedente ammissione.
- Per i provvedimenti di ammissione agli incentivi adottati anteriormente al 17 luglio 2020, il termine di diciotto mesi collegato all'art. 21-nonies l. 241/1990 decorre da tale data; il termine ridotto a dodici mesi si applica ai provvedimenti adottati dal 1 giugno 2021, mentre per quelli adottati tra il 18 luglio 2020 e il 31 maggio 2021 continua ad applicarsi il termine di diciotto mesi decorrente dall'adozione.
- Quando l'ammissione all'incentivo dipende da una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario, la scadenza del termine fisso non preclude in assoluto l'intervento del GSE; resta però necessario che la decadenza sia adottata entro un termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell'illegittimità e non può riconoscersi un potere esercitabile sine die dopo il superamento dell'asimmetria informativa.
- Nel regime del Secondo Conto Energia, la conclusione dell'impianto entro il termine legislativo e la sua dimostrazione mediante un dossier fotografico completo costituiscono condizioni essenziali di accesso. L'onere di fornire una documentazione fotografica coerente con il progetto grava sul soggetto responsabile in base al principio di autoresponsabilità.
- Il dossier fotografico richiesto per provare lo stato dell'impianto alla data limite non può essere integrato o sostituito dopo la scadenza con asseverazioni, dichiarazioni di parte, fatture, bonifici o altra documentazione atipica, ove non idonea a fornire la stessa prova obiettiva dello stato dei luoghi alla data prescritta.
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