Ordinanza n. 11199/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Più ricorrenti hanno proposto un’azione di accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, chiedendo l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorso cumulativo è stato ritenuto ammissibile in quanto i ricorrenti risultano portatori del medesimo interesse, non confliggente. Tuttavia, nel ricorso introduttivo non è stata indicata la qualifica rivestita da ciascun ricorrente. Tale indicazione è stata ritenuta necessaria perché la giurisprudenza non riconosce il diritto rivendicato a tutte le forze militari, in particolare a coloro che appartengono all’Esercito Italiano, né ai funzionari amministrativi dei Ministeri resistenti. Il TAR ha quindi rilevato la necessità di acquisire, per ciascun ricorrente, l’indicazione della qualifica in relazione alla quale agisce in giudizio, prima della successiva prova documentale della stessa.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al difensore dei ricorrenti di depositare, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, una memoria firmata contenente l’indicazione della qualifica per cui ciascun ricorrente agisce. La causa non è stata definita nel merito e il giudice non ha ancora deciso sull’esistenza del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. È stata fissata l’udienza pubblica di discussione del merito al 16 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La disposizione è indicata quale fondamento del diritto azionato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo; l’ordinanza non ne definisce nel merito l’ambito applicativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando un’azione cumulativa è proposta da più ricorrenti per il medesimo interesse non confliggente, il cumulo soggettivo può essere ritenuto ammissibile, ma ciascun ricorrente deve indicare nel ricorso introduttivo la qualifica o posizione sostanziale in base alla quale agisce.
- L’indicazione della qualifica del ricorrente costituisce un’allegazione necessaria quando l’applicabilità della disciplina invocata varia in funzione dello status o dell’appartenenza a una determinata categoria professionale o istituzionale.
- L’onere di allegare la qualifica nel ricorso introduttivo precede l’onere di provarla mediante idonea documentazione; la mancata indicazione può giustificare un ordine istruttorio volto a consentire la precisazione individuale delle posizioni processuali.
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