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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 5154/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202502650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5154/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva adempiuto. È stata quindi chiesta la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente all’attribuzione della Carta docente, già riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 324 c.p.c.

    risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza civile è stato accertato sulla base della certificazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    la sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo deve essere una sentenza munita dell’attestazione di conformità e notificata all’amministrazione debitrice.

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata accolta mediante ordine di esecuzione del giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine specifico, determinando puntualmente la prestazione ancora dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientrano nei compiti istituzionali e non comportano, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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