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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41145/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti (circa 5 kg di cocaina trovati in doppifondo sull'auto da lui condotta). Denuncia violazione di legge per apparente motivazione in relazione alle esigenze cautelari (art. 273 c.p.p.), sostenendo l'irrilevanza del rischio di inquinamento delle prove per l'arresto in flagranza e sequestro, la non fondatezza del pericolo di fuga e la possibilità di applicare una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) in assenza di elementi concreti che dimostrino la pericolosità del comportamento, trattandosi a suo dire di mera attività di trasporto occasionale. Segnala inoltre che è in corso una definizione del procedimento con patteggiamento concordato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti: la rilevante quantità di droga affidata al ricorrente (indicativa di un ruolo di rilievo nell'operazione), la presenza di consistente esposizione debitoria (debiti di gioco) come incentivo a procurarsi rapidi guadagni illeciti, l'assenza di segnali di ritrosia a concorrere in reati gravi e la valutazione della personalità dell'indagato. Pur censurando in parte la motivazione relativa al rischio concreto di detenere droga in casa durante gli arresti domiciliari, il Collegio ha ritenuto che complessivamente il Tribunale abbia formulato un giudizio prognostico fondato su elementi specifici e collegati al fatto concreto, che giustifica l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto) a prevenire la reiterazione. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 1

    Norma che configura il reato principale relativo a produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; utilizzata per qualificare il fatto contestato (detenzione/trasporto di cocaina). La Corte valuta la gravità del fatto anche sulla base della quantità sequestrata.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80 lett. c)

    Prevede circostanze aggravanti/elementi rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio; qui rilevata per sottolineare la particolare rilevanza dell'illecito e la sua idoneità a dimostrare la gravità dell'operazione cui il ricorrente era collegato.

  • cod. proc. pen., art. 273 lett. a), b) e c)

    Richiama i presupposti delle misure cautelari (esigenze cautelari): a) pericolo di fuga, b) pericolo di inquinamento delle prove, c) pericolo di reiterazione. La decisione si concentra principalmente sul pericolo di reiterazione come giustificazione della custodia in carcere.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma che disciplina la sintesi del motivo nell'atto di impugnazione; citata per giustificare la formulazione sintetica del ricorso nei limiti consentiti dall'articolo.

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (convertito poi e prorogato)

    Prevede la possibilità di trattare alcuni ricorsi con procedura scritta; la Corte dichiara di avere applicato tale procedura secondo la disciplina vigente nel periodo di proroga.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94 (e art. 94 comma 1-ter)

    Norme relative agli adempimenti della cancelleria e alle comunicazioni successive alla decisione; richiamate in ordine agli adempimenti amministrativi conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sola esistenza di arresto in flagranza e sequestro della sostanza non esclude automaticamente tutte le esigenze cautelari: il giudice valuta separatamente il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione.
  • La consistente quantità di droga e il ruolo attribuito al soggetto nell'operazione sono indici forti di pericolosità e possono giustificare la custodia cautelare quando siano collegati a elementi sulla personalità e sui moventi (es. debiti di gioco).
  • Gli arresti domiciliari, anche se assistiti da braccialetto elettronico, possono essere ritenuti inidonei quando il giudice ritenga che non impediscano modalità alternative di concorso nel reato (ad es. detenzione nel domicilio o comunicazioni con la rete criminale) e quando sussistono indici di scarsa autocontrollo o elevata pericolosità sociale.
  • La difesa ha l'onere di fornire elementi specifici e concreti che rendano plausibile l'applicazione di misure meno afflittive; mere affermazioni di occasionalità del fatto possono non essere sufficienti.
  • Valutazioni prognostiche sulla recidiva devono essere ancorate a elementi concreti (quantità di stupefacente, ruolo, situazione economica/debitoria, rapporti con correi) e non a meri timori generici.
  • La prospettiva di una definizione del procedimento tramite patteggiamento non elimina di per sé la rilevanza delle esigenze cautelari attuali, salvo dimostrazione concreta che la misura cautelare è divenuta sproporzionata o superflua.

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