Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3011/2026 - Napoli, Sezione 9

PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento n. 369491/C.PRES.ACC. del 15.9.2022 del Dirigente responsabile p.t. UOC Acquisto e Controllo prestazioni esterne strutture accreditate – UOS Servizio Controllo delle Prestazioni in accreditamento - della ASL di Caserta, avente ad oggetto “Richiesta nota credito anno 2020 – chiusura procedimento ai sensi della l. 241/1990 c.s.m.i.” (allegato 1); del provvedimento n. 341285/C.PRES.ACC. del 9.9.2022 del Dirigente responsabile p.t. UOC Acquisto e Controllo prestazioni esterne strutture accreditate – UOS Servizio Controllo delle Prestazioni in accreditamento - della ASL di Caserta, avente ad oggetto “Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e.s.m.i.” (allegato 2); della Delibera della ASL di Caserta n. 1104/2022 avente ad oggetto “Consuntivo specialistica ambulatoriale anno 2020 – Radiologia” mai comunicata alla ricorrente (allegato 3); nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati ove lesivi degli interessi del ricorrente; tutti nella parte in cui ledono la posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202300787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL relativi alla richiesta di emissione di note di credito per la rideterminazione dei corrispettivi delle prestazioni di radiologia erogate nell’anno 2020, inclusi gli atti di avvio e chiusura del procedimento e la delibera di consuntivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la quantificazione dei rimborsi spettanti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali rese nel 2020 e la conseguente richiesta dell’ASL di emettere note di credito. Deduceva: eccesso di potere e difetto di istruttoria, poiché i conteggi sarebbero stati fondati su dati unilateralmente acquisiti; violazione della legge n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, per mancata considerazione delle osservazioni presentate; violazione degli accordi contrattuali per la mancata attivazione del tavolo tecnico previsto nei rapporti tra le parti; violazione del legittimo affidamento e del buon andamento, in ragione della richiesta intervenuta a distanza di circa due anni dalla chiusura dell’esercizio. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione e ha esaminato la questione dopo le note depositate dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La controversia riguarda infatti la corretta determinazione di rapporti patrimoniali di dare-avere tra struttura privata accreditata e ASL, sulla base di parametri già fissati da accordi contrattuali e da precedenti atti di programmazione e determinazione dei tetti di spesa. La richiesta di emissione delle note di credito e gli atti presupposti sono stati qualificati come atti interni, istruttori e preparatori, privi di autonoma espressione di potere autoritativo o discrezionale. Il giudice ordinario può accertare direttamente la debenza dei corrispettivi e sindacare le singole voci costitutive del credito. La giurisdizione amministrativa esclusiva permane invece per le controversie concernenti l’esercizio di poteri autoritativi, quali la determinazione dei tetti di spesa, la programmazione sanitaria o la modifica costitutiva del rapporto concessorio, ma non per la successiva fase esecutiva e di recupero delle somme ritenute non dovute. La qualificazione dell’attività come procedimento amministrativo e la deduzione di vizi di legittimità non modificano il riparto di giurisdizione. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia è devoluta al giudice munito di giurisdizione con gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 7, comma 5, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende, nei limiti stabiliti dalla legge, le controversie patrimoniali relative a indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nelle controversie relative a concessioni e servizi pubblici, la giurisdizione amministrativa esclusiva non si estende alle questioni concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, che rientrano nella giurisdizione ordinaria quando attengono alla fase esecutiva e paritetica del rapporto.

  • legge n. 241/1990

    La deduzione di violazioni delle regole procedimentali non determina di per sé la giurisdizione amministrativa, quando l’attività contestata incide soltanto sulla quantificazione di un rapporto patrimoniale paritetico.

Massime di principio

  • Le controversie tra una struttura sanitaria privata accreditata e l’ASL concernenti la debenza, la quantificazione o il recupero dei corrispettivi per prestazioni già rese appartengono alla giurisdizione ordinaria quando si fondano su parametri contrattuali, tariffari o provvedimentali già definiti e non implicano l’esercizio di nuovi poteri autoritativi o discrezionali.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni e servizi pubblici sussiste per gli atti autoritativi che determinano, modificano o estinguono il rapporto, nonché per gli atti di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa; non si estende agli atti meramente esecutivi relativi alle modalità di calcolo o al recupero dei corrispettivi.
  • La natura procedimentale dell’attività amministrativa e la deduzione di vizi di legittimità non sono sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa, se l’atto contestato rappresenta soltanto il punto di vista dell’amministrazione creditrice su un rapporto di debito/credito e non esercita un potere autoritativo direttamente incidente sulla posizione del privato.
  • Il giudice ordinario, quando la controversia riguarda la fase esecutiva e paritetica del rapporto di accreditamento, può accertare la corretta applicazione delle tariffe e dei limiti contrattuali e sindacare direttamente le singole voci costitutive del credito della struttura sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.