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Sentenza

Sentenza del 20/04/2021 n. 579 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Soggetto residente - pagamenti esteri - società interposta - onere della prova - spetta all'amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'onere di dimostrare l'effettivo flusso dei pagamenti riconducibili al residente incombe sull'amministrazione finanziaria. In mancanza di prove idonee e documentate (bonifici, contratti, evidenze contabili, utili effettivamente distribuiti e altro) a collegare inequivocabilmente i pagamenti alla persona residente, l'accertamento è stato annullato o ritenuto infondato rispetto alla presunta imputazione dei redditi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ufficio riteneva che il ricorrente percepisse proventi prodotti all'estero e fatti confluire tramite una società interposta; ha emesso accertamento fiscale per redditi non dichiarati sostenendo l'esistenza di flussi di pagamento riconducibili al residente. La questione centrale è chi deve provare l'effettivo trasferimento o imputazione dei pagamenti dalla società estera al soggetto residente.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2699 (onere della prova)

    Applicato come principio generale secondo cui chi afferma un fatto deve provarlo; il giudice lo evoca per stabilire che chi sostiene l'esistenza di flussi remunerativi (l'amministrazione) deve fornire le prove corrispondenti

  • Norme del procedimento tributario / principio probatorio in materia tributaria (giurisprudenza consolidata)

    Il principio giurisprudenziale richiede che l'accertamento sia sorretto da elementi di fatto concreti e documentali e non da mere presunzioni non adeguatamente fondate; spetta all'ufficio documentare il collegamento economico e finanziario tra società estera e contribuente residente

Massime di principio

  • Se l'amministrazione contesta che un residente abbia percepito proventi tramite una società interposta, deve dimostrare con prove documentali il flusso dei pagamenti e il reale rapporto economico tra le parti (bonifici, note contabili, contratti, delibere di distribuzione di utili, documentazione bancaria).
  • Le mere presunzioni o indizi non supportati da elementi probatori specifici e collegati non sono sufficienti a fondare un'accertamento tributario in materia di imputazione di redditi tramite società estere.
  • Al contribuente spetta il diritto di contestare la ricostruzione dell'ufficio esibendo documentazione che dimostri l'indipendenza economica della società interposta o l'assenza di flussi riconducibili al residente; in presenza di dubbio probatorio prevale la posizione del contribuente.
  • In fase istruttoria l'ufficio dovrebbe acquisire e valutare elementi quali titolarità dei conti, evidenze di trasferimenti di denaro, contratti di servizio o di lavoro, delibere societarie e ogni documento utile a ricostruire la reale titolarità dei proventi.
  • Per evitare contestazioni simili è consigliabile conservare e poter produrre documentazione che dimostri la separazione economica tra il residente e la società estera (contratti a valore di mercato, fatture, evidenze bancarie, decisioni assembleari, registri contabili).

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