Sentenza n. 3715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 202/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la sanzione ripristinatoria della Soprintendenza per la chiusura non autorizzata di due finestre della sagrestia di una chiesa tutelata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato la sanzione ripristinatoria adottata dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 160, comma 1, del d.lgs. 42/2004, contestando la sussistenza del potere esercitato. In appello ha sostenuto, anzitutto, che il vincolo gravante sulla chiesa non si sarebbe automaticamente esteso all’immobile privato confinante e che, per l’imposizione di un vincolo indiretto, sarebbe stato necessario uno specifico procedimento ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 42/2004. Ha inoltre dedotto che la chiusura delle due finestre fosse preesistente all’acquisto dell’immobile e che gli interventi eseguiti nel 1988 avessero comportato soltanto la sostituzione di un preesistente muro in tufo con pannelli più moderni. Ha contestato le risultanze della verificazione disposta dal TAR, sostenendo che la tavola progettuale allegata al titolo edilizio del 1988 rappresentasse la chiusura delle finestre e che le dichiarazioni del proprio tecnico avrebbero dovuto essere valorizzate, anche mediante ammissione della prova testimoniale già richiesta in primo grado. Infine, ha censurato il riferimento alla possibile costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendolo estraneo all’oggetto del giudizio e rilevando che la prova della servitù sarebbe spettata al Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Le censure sul difetto del potere sono state ritenute infondate perché l’intervento aveva riguardato direttamente le finestre della sagrestia, bene culturale, e la muratura comune di separazione tra la sagrestia e l’immobile privato. La tutela pubblicistica non dipendeva quindi dall’estensione automatica del vincolo all’intero immobile privato né dall’imposizione di un vincolo indiretto, ma dal fatto che l’opera avesse inciso materialmente su una parte del bene culturale. La chiesa, appartenente a un ente ecclesiastico e ultr settantennale, era tutelata ope legis ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004; tale tutela comprendeva anche la sagrestia e la muratura di confine in quanto parte della proprietà ecclesiastica. La chiusura delle finestre, eseguita senza autorizzazione, aveva alterato la luce naturale della sagrestia e compromesso l’utilizzazione del bene culturale, legittimando l’applicazione dell’art. 160 del d.lgs. 42/2004. Gli aspetti civilistici relativi all’eventuale servitù sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della legittimità della sanzione. Quanto alla preesistenza della tompagnatura, il Collegio ha confermato la verificazione svolta in primo grado: sia le tavole del titolo edilizio del 1988 sia quelle della DIA del 2008 rappresentavano le finestre come luci aperte e la relazione del 1988 non descriveva alcuna chiusura. Le risultanze dell’ausiliario, acquisite nel contraddittorio delle parti, non sono state superate dalle dichiarazioni del tecnico della proprietaria; per tale ragione sono state respinte anche le istanze istruttorie. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Ministero, liquidate in € 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004
Consente l’adozione della sanzione ripristinatoria quando opere eseguite su beni culturali abbiano arrecato un danno al bene; nel caso concreto la chiusura non autorizzata delle finestre aveva alterato la luce naturale e compromesso l’utilizzazione della sagrestia.
art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004
“l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”
La realizzazione di opere sulla parte del bene culturale interessata dall’intervento richiede l’autorizzazione della Soprintendenza.
art. 10 d.lgs. 42/2004
La chiesa appartenente a un ente ecclesiastico e risalente a oltre settanta anni è soggetta a tutela ope legis, anche in assenza di una verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12.
art. 12 d.lgs. 42/2004
La mancata verifica dell’interesse culturale non esclude, secondo la decisione, la tutela ope legis dell’immobile ecclesiastico ultr settantennale.
art. 45 d.lgs. 42/2004
La disciplina dei vincoli indiretti non è pertinente quando l’intervento incide direttamente su una parte del bene culturale già tutelato.
art. 880 cod. civ.
“il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”
La presunzione di comunione del muro divisorio è richiamata per qualificare la muratura tra la sagrestia e l’immobile privato, ferma restando l’autonoma rilevanza della tutela pubblicistica del bene culturale.
art. 63, comma 3, c.p.a.
La richiesta di prova testimoniale è stata disattesa perché le risultanze della verificazione erano ritenute sufficienti e non adeguatamente superate dalle deduzioni dell’appellante.
art. 73 c.p.a.
Sono richiamate le memorie depositate nel giudizio di primo grado con le quali era stata richiesta la prova testimoniale.
Massime di principio
- Quando un intervento incide direttamente su una parte di un bene culturale già tutelato, l’esercizio dei poteri di tutela e sanzionatori non richiede l’imposizione di un vincolo indiretto sull’immobile privato confinante ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 42/2004.
- La tutela ope legis prevista per immobili appartenenti a enti ecclesiastici e ultr settantennali può operare anche in assenza della verifica dell’interesse culturale, comprendendo le parti del complesso immobiliare che ne costituiscono componente, come una sagrestia e la muratura di confine appartenente alla proprietà ecclesiastica.
- L’esecuzione senza autorizzazione di opere su un bene culturale che alterino caratteristiche funzionali del bene, quale l’illuminazione naturale necessaria alla sua utilizzazione, legittima l’adozione della sanzione ripristinatoria prevista dall’art. 160 del d.lgs. 42/2004.
- La legittimità dell’intervento della Soprintendenza a tutela di un bene culturale è autonoma rispetto alla verifica di eventuali diritti reali o servitù di natura civilistica, che non condizionano l’esercizio del potere pubblicistico di tutela quando l’opera abbia inciso direttamente sul bene vincolato.
- Le risultanze di una verificazione disposta dal giudice e svolta nel contraddittorio delle parti possono prevalere sulle dichiarazioni del tecnico di parte quando gli accertamenti documentali dell’ausiliario forniscano una ricostruzione coerente e non adeguatamente confutata dell’epoca e delle caratteristiche dell’intervento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →