Cassazione Penale, Sentenza n. 1584/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Equizi avverso la sentenza del Tribunale di Udine. L'appello era stato spedito con raccomandata l'ultimo giorno utile ma indirizzato alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste (giudice diverso da quello che aveva emesso la sentenza) e pervenuto al Tribunale di Udine oltre il termine. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e chiede l'applicazione analogica dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (favor libertatis) e invoca il principio della translatio iudicii ex art. 568 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 583 cod. proc. pen. sia tassativa: la raccomandata deve essere indirizzata alla cancelleria indicata dall'art. 582, comma 1 (cioè del giudice che ha emesso il provvedimento); la regola che fa valere la data di spedizione opera solo se l'atto è inviato alla cancelleria competente. L'applicazione analogica dell'art. 582, comma 2, e il principio della translatio iudicii non sanano la presentazione presso la cancelleria di un giudice diverso; quest'ultimo principio riguarda la competenza a decidere, non la modalità/prescrizione di presentazione dell'impugnazione. In conclusione il ricorso è infondato, viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 583 cod. proc. pen.
"con atto da tramettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1"; "[L]'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma"
La norma consente che l'impugnazione inviata con raccomandata sia considerata proposta alla data di spedizione, ma solo se indirizzata alla cancelleria prevista dall'art. 582, comma 1. Se la raccomandata è inviata a cancelleria diversa, la data rilevante resta quella di ricezione da parte della cancelleria competente.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
"[I]'impugnazione è inammissibile: [...] c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 [cod. proc. pen.]"
La mancata osservanza delle prescrizioni formali relative alla proposizione dell'impugnazione determina l'inammissibilità del gravame; l'invio della raccomandata alla cancelleria non corretta rientra nelle ipotesi di inammissibilità.
art. 582 cod. proc. pen.
Stabilisce quale cancelleria sia indicata per la presentazione dell'impugnazione (la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento); la norma distingue inoltre la possibilità di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o giudice del luogo in cui si trova la parte (art. 582, comma 2) come fattispecie diversa rispetto all'invio per raccomandata.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
"[s]e l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"
Questo principio (translatio iudicii) riguarda la trasmissione degli atti quando l'impugnazione è proposta al giudice incompetente a decidere; non interviene però a sanare la violazione delle regole di presentazione dell'impugnazione (cioè l'invio alla cancelleria diversa rispetto a quella indicata dall'art. 582 per la raccomandata).
art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello (tenuto conto delle sospensioni previste). Nel caso di specie la raccomandata è stata spedita nel termine, ma indirizzata all'ufficio non competente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica il vizio di motivazione come possibile motivo di ricorso per cassazione; la Corte osserva che, nel caso, la censura sulla ritenuta intempestività deve essere dedotta come violazione di legge e non come semplice vizio di motivazione.
art. 590 cod. proc. pen.
Disciplina la trasmissione degli atti dal giudice a quo al giudice ad quem; l'invio dell'appello alla cancelleria sbagliata ritarda la procedura perché soltanto la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento può trasmettere gli atti completi.
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare l'esigenza di certezza dei termini connessa alla formazione del giudicato; la materia dei termini di impugnazione è perciò di interpretazione rigorosa e non agevolmente ampliabile per analogia.
art. 111 Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo non giustifica un'interpretazione analogica delle norme di presentazione delle impugnazioni quando ciò inciderebbe sulla certezza dei termini e sulle prescrizioni tassative previste dalla legge.
art. 178, comma 1, lett. b) e d) d.lgs. n. 42/2004; art. 640 c.p.
Norme sostanziali relative ai reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citate nel capo decisorio della sentenza di merito ma non rilevanti ai fini della questione di ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione inviata con raccomandata vale come proposta alla data di spedizione solo se indirizzata alla cancelleria espressamente prevista (art. 583 insieme ad art. 582, comma 1).
- L'invio della raccomandata alla cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per tardività, perché fa luogo la data di ricezione presso la cancelleria competente.
- Il principio della translatio iudicii non sana la violazione delle modalità di presentazione dell'impugnazione: esso riguarda la competenza a decidere, non la regola formale della presentazione.
- Non è consentita un'interpretazione analogica delle norme procedurali tassative (termine e modalità di presentazione) in nome del "favor libertatis" o della ragionevole durata del processo quando ciò contrasterebbe con la certezza dei termini.
- Prassi prudente: per evitare rischi, l'impugnazione via raccomandata dovrebbe essere indirizzata con cura alla cancelleria indicata dalla legge (giudice che ha emesso il provvedimento) oppure depositata materialmente presso la cancelleria locale prevista dall'art. 582, comma 2; in caso di dubbio, compiere anche la consegna diretta al giudice a quo o ricorrere agli strumenti telematici ammessi (ove previsto) per provare la tempestività.
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