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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21613 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il giudice del rinvio avesse oltrepassato i limiti fissati dalla precedente sentenza di cassazione e avesse applicato erroneamente i requisiti soggettivi dell'imprenditore agricolo professionale previsti dal D.Lgs. n. 99/2004, anziché verificare esclusivamente lo status di coltivatore diretto richiesto per l'agevolazione relativa alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. L'Ufficio contestava inoltre la valutazione delle prove riguardanti la natura agricola della cooperativa e la qualifica professionale dei soci e dell'amministratore, nonché l'omesso esame di alcuni documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, trattandosi di rinvio conseguente all'annullamento per vizio di motivazione, la Commissione Tributaria Regionale disponeva di pieni poteri di riesame del materiale probatorio e non aveva oltrepassato il mandato ricevuto. La CTR aveva quindi legittimamente valutato la natura agricola e non commerciale della cooperativa, l'attività di allevamento e il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale da parte dei soci rilevanti. Le censure relative alla valutazione dei fatti e delle prove sono state dichiarate inammissibili perché non riconducibili a violazioni di legge. È stata confermata l'agevolazione fiscale e le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 1

    agevolazione "per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina"

    Il beneficio fiscale è stato mantenuto in favore della contribuente perché la CTR ha ritenuto accertati i requisiti soggettivi richiesti, interpretati anche alla luce della disciplina dell'imprenditore agricolo professionale.

  • D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3

    requisiti soggettivi per "l'imprenditore agricolo professionale"

    La norma è stata considerata il parametro rilevante per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi della cooperativa e dei soci, in conformità al precedente giudizio di cassazione con rinvio.

  • Art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve rispettare i principi enunciati dalla Cassazione, ma conserva pieni poteri di riesame dei fatti e delle prove pertinenti.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola le parti nei limiti dell'accertamento compiuto e dei principi stabiliti dalla sentenza di cassazione, senza impedire al giudice del rinvio di rivalutare il materiale probatorio nei limiti del mandato.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Le contestazioni rivolte alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove devono essere formulate, ove ammissibili, come omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non come generiche violazioni di legge.

  • Art. 348-ter c.p.c., comma 4

    regola della "doppia conforme"

    Quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione dei fatti, è limitato il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione grava sulla parte che lo invoca; tuttavia, la valutazione dell'assolvimento di tale onere costituisce accertamento di fatto, non normalmente riesaminabile in cassazione come violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione, ma può riesaminare tutti gli elementi probatori pertinenti quando la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione.
  • La qualificazione di un'attività come agricola o commerciale e la verifica dei requisiti professionali dei soci sono normalmente accertamenti di fatto; in cassazione non possono essere contestati semplicemente chiedendo una diversa lettura delle prove.
  • Per ottenere un'agevolazione fiscale agricola occorre dimostrare concretamente i requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina applicabile, anche mediante documentazione e presunzioni coerenti relative all'attività effettivamente svolta e al ruolo dei soci.
  • Una censura processuale deve individuare con precisione il vizio denunciato: non vi è extrapetizione quando il giudice riconosce esattamente il beneficio oggetto della domanda, anche applicando il corretto quadro normativo.
  • In presenza di una doppia decisione conforme sui fatti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito o nella richiesta di rivalutazione dei documenti.

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