Cassazione Civile, Ordinanza n. 06343/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
La controversia riguarda alcuni contratti di assicurazione sulla vita denominati "DinamycaAurora 7,25%", sottoscritti nel 2007 da vari investitori. I giudici di merito avevano ritenuto nulli i contratti per difetto di forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, applicando alla società collocatrice la conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, con compensazione di quanto già riscosso dagli investitori alla scadenza o alla liquidazione dei contratti. La società collocatrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 23 t.u.f. e dell'art. 30 del regolamento Consob n. 11522/1998, sostenendo che, per il collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative, la normativa di settore non imponeva la forma scritta del contratto-quadro. Ha inoltre censurato, con altri due motivi poi assorbiti, la possibilità di estendere la domanda risarcitoria nei suoi confronti e l'ammissibilità della chiamata in garanzia. Una società assicurativa ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione di compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, al tempo dei fatti, la disciplina applicabile ai servizi di collocamento di prodotti finanziari assicurativi esentasse gli intermediari dall'obbligo di concludere per iscritto un contratto-quadro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della società assicurativa è stato dichiarato inammissibile, perché la censura sulle spese di lite investe un ambito rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte vittoriosa. Le spese tra la società assicurativa e l'altra società controricorrente sono state regolate secondo soccombenza, con condanna della ricorrente incidentale al pagamento.
Norme richiamate
art. 23 t.u.f.
"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo"
La disposizione si applica anche ai servizi di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari assicurativi solo nei limiti della compatibilità e della regolamentazione Consob; per i servizi di collocamento, la normativa regolamentare ha previsto l'esenzione dalla forma scritta del contratto-quadro.
art. 25-bis t.u.f.
Introdotto dalla l. n. 262/2005, estende ai servizi di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione, gli obblighi del t.u.f. relativi ai servizi di investimento, compreso il requisito formale di cui all'art. 23, ma sempre nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare Consob.
art. 30 regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522
"Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza"
La Consob, confermando tale esclusione anche dopo la riforma del 2005, ha mantenuto per i servizi di collocamento l'esenzione dall'obbligo di contratto scritto, estendendola anche ai prodotti finanziari emessi da imprese assicurative.
art. 1337 c.c.
Richiamato solo nel motivo assorbito relativo all'autonomia dei rapporti e alla pretesa estensione della domanda risarcitoria; non costituisce la base della decisione finale.
art. 1418, comma 3, c.c.
Richiamato solo nel motivo assorbito; non è stato decisivo nella ratio decidendi.
art. 106 c.p.c.
Richiamato nel motivo assorbito relativo alla chiamata in garanzia; non inciso sulla decisione finale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel caso di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, la disciplina sui servizi di investimento si applica solo in quanto compatibile e secondo le specifiche esclusioni/regole dettate dalla normativa regolamentare CONSOB.
- Quando il regolamento CONSOB esclude espressamente il requisito della forma scritta per i servizi di collocamento, non può dichiararsi la nullità del rapporto per difetto del contratto-quadro scritto sulla base del solo rinvio all'art. 23 t.u.f.
- In sede di legittimità, la censura sul regolamento delle spese processuali è ammissibile solo se si deduce la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensare le spese resta altrimenti nel potere discrezionale del giudice di merito.
- L'accoglimento di un motivo che investe una questione pregiudiziale o assorbente comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale.
- La decisione sulle spese nei rapporti tra ricorrente incidentale e controricorrente segue il criterio della soccombenza quando il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →