Cassazione Penale, Sentenza n. 921/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato su due motivi principali: 1) vizio di motivazione relativo alla presunta intempestività della querela; i giudici di merito avevano invece rilevato che la relazione investigativa datata 17/12/2015 dimostrava la conoscenza delle frodi e che la querela era stata depositata entro il termine di tre mesi, con motivazione ritenuta valida dalla Corte; 2) violazione di legge relativa alla determinazione della provvisionale, posto a condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena: si contestava che il giudice non avesse valutato (e motivato anche sommariamente) le reali condizioni economiche del condannato, necessarie per verificare la possibilità di pagare la provvisionale entro il termine fissato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo non manifestamente inammissibile. Ha rilevato una lacuna motivazionale della Corte d'appello sulla valutazione delle condizioni economiche del condannato (emergenti almeno dall'istanza di patrocinio a spese dello Stato) e quindi ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, essendosi successivamente verificata la prescrizione del reato il 25/06/2024 (tenuto conto delle sospensioni risultanti agli atti), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato d'ufficio la rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione quando questa era maturata dopo la sentenza impugnata; ex art.129, comma 1, si può rilevare immediatamente la prescrizione se non vi sono cause evidenti di proscioglimento.
art. 578 cod. proc. pen.
L'annullamento senza rinvio è stato deciso con conferma delle statuizioni civili ai sensi di tale norma, cioè quando la Corte di legittimità decide l'estinzione del reato e non rinvia il procedimento.
Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, Parisi, Rv. 285633 - 01
Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice che subordinasse la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio deve valutare e motivare, anche sommariamente, le condizioni economiche del condannato per verificare la possibilità di adempimento nei termini.
Massime di principio
- Se un giudice condiziona la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, deve valutare (e motivare almeno sommariamente) le reali condizioni economiche del condannato per verificare la concreta possibilità di pagamento entro il termine fissato.
- L'omissione motivazionale su un punto rilevante (qui: possibilità economica di pagare la provvisionale) può determinare l'annullamento della sentenza di merito.
- Quando la prescrizione del reato matura dopo la pronuncia impugnata ma prima della decisione di legittimità, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio ex art.129 cod. proc. pen. e dichiarare l'estinzione del reato, annullando senza rinvio se non sussistono ipotesi di proscioglimento alternative.
- Nelle contestazioni sulla tempestività della querela è importante verificare la data della conoscenza concreta del fatto (es. data della relazione investigativa): la decorrenza del termine trimestrale si calcola da tale conoscenza.
- In analoghe ipotesi difensive, è opportuno produrre documentazione sulle condizioni economiche (es. istanza di patrocinio a spese dello Stato, documenti reddituali) affinché il giudice possa valutare la capacità di adempimento prima di subordinare benefici processuali al pagamento.
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