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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/07/2020 denunciando violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). In particolare si censurava che, dopo che in appello era stata riconosciuta la continuazione con precedenti reati già giudicati irrevocabilmente, la Corte d'appello aveva aumentato l'incremento per il reato di ricettazione (capo B) da 2 mesi a 4 mesi rispetto a quanto fissato dal Tribunale, aggravando così un elemento autonomo del calcolo delle pene in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Inoltre si lamentava che la Corte territoriale non avesse esaminato il secondo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendone l'esame superfluo in ragione del riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i profili. Ha affermato che il divieto di reformatio in peius si estende a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, compreso l'aumento per il riconoscimento della continuazione, e che pertanto l'aumento del periodo per la ricettazione da 2 a 4 mesi viola il divieto in assenza di impugnazione del P.M. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello doveva comunque decidere sul secondo motivo di appello (circostanze attenuanti e quantificazione della pena), poiché i singoli reati conservano autonomia e il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni devolute con l'atto di impugnazione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: richiamata nell'ambito del vizio di determinazione del trattamento sanzionatorio e del corretto calcolo delle singole componenti della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti/aggravanti: invocata in relazione alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius: impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione del ricorrente in assenza di impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha esteso la portata del divieto a ogni elemento autonomo del calcolo della pena, compresi gli aumenti per continuazione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Regole sul reato continuato e sul cumulo delle pene: richiamato per spiegare che, nel reato continuato, la valutazione delle circostanze attenuanti può riguardare i singoli episodi e non deve essere automaticamente estesa a tutti i reati uniti dalla continuazione.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Potere della Corte di Cassazione di annullare e disporre la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (menzionato nella requisitoria): utilizzato come base per chiedere la rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce non solo l'aumento della pena complessiva ma anche l'aggravamento di qualsiasi componente autonoma del calcolo della pena (es. aumento per continuazione) in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
  • Se in appello viene richiesto o riconosciuto il vincolo della continuazione, il giudice di merito non può modificare in peius gli aumenti già fissati dal primo grado per i singoli reati senza violare il divieto di reformatio in peius.
  • Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi su tutte le questioni dedotte con l'atto di impugnazione e a motivare in modo congruo; non può dichiarare superfluo l'esame di un motivo di appello solo perché ha accolto altro mezzo che incide sulla liquidazione della pena.
  • Nel reato continuato, le circostanze attenuanti possono essere valutate anche episodio per episodio; pertanto l'interesse dell'imputato a ottenere il riconoscimento delle attenuanti richiede un esame specifico anche dopo il riconoscimento della continuazione.
  • Rimedi pratici: se l'appello del difensore determina, per effetto di riconoscimenti (es. continuazione), un peggioramento della situazione sanzionatoria senza impugnazione del P.M., è possibile ottenere l'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio.

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