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Ordinanza

Ordinanza n. 809/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento Daspo n. -OMISSIS-emesso dal Questore di Caltanissetta; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202300353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento Daspo emesso dal Questore di Caltanissetta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona fisica destinataria del Daspo ha impugnato il provvedimento del Questore di Caltanissetta, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché l’annullamento degli atti presupposti e consequenziali. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro il Daspo, poiché riguarda esclusivamente la successiva istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’ammissione al beneficio e della sentenza conclusiva del giudizio, era stata depositata una certificazione dell’Agenzia delle Entrate, anziché la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile e l’impegno a comunicare le generalità e i codici fiscali degli eventuali componenti della famiglia.

La decisione

Il TAR, ritenendo necessario verificare la persistenza, alla data della decisione di merito, dei requisiti reddituali previsti dall’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto un incombente istruttorio. Ha assegnato al procuratore istante 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare una dichiarazione sostitutiva del ricorrente, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, conforme ai requisiti indicati in motivazione. La trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. L’ordinanza non decide l’impugnazione del Daspo né liquida il compenso.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    L’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, nonché l’impegno a comunicare le generalità e i codici fiscali degli eventuali componenti della famiglia.

    La certificazione dell’Agenzia delle Entrate non sostituisce la dichiarazione sostitutiva richiesta per la verifica dei requisiti del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    I requisiti reddituali per l’accesso al patrocinio devono persistere alla data della decisione del ricorso nel merito e devono essere attestati mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

  • d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva richiesta ai fini della verifica del patrocinio deve essere resa nelle forme previste dalla disciplina sulle dichiarazioni sostitutive.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ricorrono i presupposti per oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La tutela dei diritti o della dignità della parte giustifica l’oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del difensore nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, l’interessato deve attestare con dichiarazione sostitutiva la persistenza dei requisiti reddituali alla data della decisione di merito, secondo quanto richiesto dall’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; la mera certificazione dell’Agenzia delle Entrate non è sufficiente.
  • Quando la documentazione prodotta per la liquidazione del compenso non contiene la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla legge, il giudice può disporre un incombente istruttorio, assegnando un termine per la regolarizzazione prima di decidere sull’istanza di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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