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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34891/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse immune da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e che il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la motivazione resa nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo relativo al percorso logico seguito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, e in particolare alla ritenuta sussistenza della recidiva. La difesa ha contestato la motivazione sul punto, sostenendo in sostanza che fosse viziata o comunque erronea; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non è consentito e risulta manifestamente infondato, perché non si confronta compiutamente con la motivazione di appello, la quale si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo e aveva già esaminato e chiarito le circostanze dedotte dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    "nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."

    il vizio deducibile in cassazione sul terreno della motivazione non è ravvisabile quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione congrua e il ricorso non si confronta specificamente con essa.

  • cod. proc. pen.

    "art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."

    richiamato quale parametro normativo della censura sulla motivazione in cassazione.

  • Cassa delle ammende

    "somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"

    sanzione economica conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione della sentenza deve confrontarsi in modo puntuale con il complessivo apparato argomentativo della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
  • Quando la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, il controllo di legittimità deve investire l'intero corpo argomentativo risultante dalle due decisioni, non potendo la difesa limitarsi a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito senza specifico confronto con esse.
  • La contestazione della recidiva e, più in generale, del trattamento sanzionatorio non è ammissibile in cassazione se si risolve in una critica generica del ragionamento del giudice di merito, priva di effettiva illustrazione del vizio motivazionale dedotto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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