Cassazione Civile, Ordinanza n. 24091/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal credito di una lavoratrice per trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del rapporto di lavoro il 7 maggio 2010. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della socia accomandataria illimitatamente responsabile di una s.a.s. estinta al pagamento di euro 3.331,44 oltre accessori, ritenendo non maturata la prescrizione perché un primo decreto ingiuntivo, notificato il 6 maggio 2014 presso la sede della società e nelle mani di un'impiegata addetta, costituiva atto idoneo a interromperla. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 c.c., sostenendo che dopo la cancellazione dal registro imprese la società estinta non avrebbe più legittimazione a proporre o resistere ad azioni e che il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti non poteva valere quale atto interruttivo; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., ribadendo l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della società e, quindi, dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, dopo la riforma del diritto societario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma determina un fenomeno successorio in forza del quale i soci subentrano nelle obbligazioni sociali; pertanto, l'obbligazione non si estingue e la notificazione del primo decreto ingiuntivo, pur intestato alla società estinta, se validamente eseguita presso il socio accomandatario illimitatamente responsabile, è idonea a interrompere la prescrizione. La Corte ha inoltre rilevato che l'accertamento della validità della notificazione compiuto dal giudice di merito non era sindacabile in sede di legittimità. Nulla è stato disposto per le spese in mancanza di difese dell'intimata; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2945 c.c.
La censura è stata ritenuta infondata perché, nel caso di società estinta, la notificazione dell'atto interruttivo validamente eseguita al socio succeduto nel rapporto obbligatorio produce gli effetti interruttivi della prescrizione.
art. 2943 c.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo, quale atto sostanziale idoneo a interrompere la prescrizione, è efficace se eseguita validamente al socio subentrato nell'obbligazione della società estinta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto, cui commisurare l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
d.lgs. n. 6 del 2003
La riforma del diritto societario è richiamata come fonte del principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio nei rapporti attivi e passivi non esauriti.
art. 331 c.p.c.
Non citato.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone o di capitali dal registro delle imprese non comporta l'estinzione dei rapporti obbligatori non ancora definiti, ma determina un fenomeno successorio in capo ai soci, nei limiti del regime di responsabilità applicabile.
- Un atto intestato alla società estinta può essere idoneo a interrompere la prescrizione se sia validamente notificato al socio subentrato nel rapporto debitorio, anche presso la sede sociale e nelle forme ritenute valide dal giudice di merito.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva la sostanza dell'atto e la sua idonea comunicazione al soggetto che, per successione nel debito sociale, è tenuto all'adempimento, non già la sola intestazione formale al soggetto estinto.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la validità della notificazione, salvo specifiche censure nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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