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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02601/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da un cittadino senegalese residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non dimostrato il requisito reddituale del nucleo familiare: il Tribunale ha rilevato che non era stata depositata la documentazione reddituale né in sede amministrativa né in giudizio; la Corte d'appello ha confermato richiamando un precedente e qualificando la situazione come "radicale inesistenza di ogni allegazione e produzione" sul punto. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha denunciato violazione dell'art. 2 della l. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, oltre alla violazione della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/19, sostenendo che il reddito del nucleo familiare sarebbe solo base di calcolo della prestazione e non requisito costitutivo, e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente preteso una autocertificazione/produzione reddituale del nucleo, non prevista per l'ANF. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione della documentazione reddituale, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha affermato che il controllo di Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito sull'apprezzamento delle prove, salvo violazione di prove legali o superamento del minimo costituzionale di motivazione; i documenti prodotti non avevano natura di prova legale e la motivazione della Corte d'appello era ritenuta sufficiente. Ha quindi escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha dichiarato il ricorso inammissibile nelle ragioni, pur con dispositivo di rigetto del ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 153/1988

    L'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova del requisito reddituale del nucleo; tale requisito è elemento costitutivo del diritto e va dimostrato dal richiedente.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per l'interpretazione della disciplina interna sull'ANF, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la lettura corretta non consente di separare il requisito reddituale dalla struttura della prestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata formulata come violazione di legge, ma in concreto tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • direttiva 2003/109/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della parità di trattamento, ma la Corte ha escluso che la disciplina interna applicata violasse il diritto antidiscriminatorio e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale.

  • art. 73 reg. CE n. 1408/1971

    Richiamato nella motivazione per affermare la regola generale di estensione delle prestazioni ai lavoratori migranti secondo la legge del luogo di svolgimento della prestazione.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    L'attestazione reddituale richiesta al richiedente, pur non soggetta ad autenticazione, è assistita da sanzione anche penale in caso di falsità.

  • artt. 2700 e 2702 c.c.

    Richiamati per escludere che i documenti prodotti avessero natura di prova legale documentale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. 115/2002.

  • art. 118 c.p.c.

    Citato nel quesito formulato dal ricorrente con riferimento al recepimento del precedente di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, salvo il controllo sul rispetto delle prove legali e del minimo costituzionale di motivazione.
  • Quando una prestazione è strutturata in funzione del reddito del nucleo familiare, la prova di tale requisito incombe sul richiedente ed esso costituisce elemento costitutivo del diritto, non mero criterio di quantificazione.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare, in realtà, l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sufficienza dei documenti prodotti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione europea prospettata non incide sulla ratio decidendi e la disciplina applicata non presenta un dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione.
  • Ai fini dell'ANF, l'allegazione di documentazione riferita solo al reddito del richiedente non è sufficiente se la normativa richiede la dimostrazione del reddito dell'intero nucleo familiare.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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