Cassazione Civile, Ordinanza n. 27089/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato l’imponibile IRES di una società per l’anno 2011, negandole la detassazione prevista dall’art. 6 della L. n. 388/2000 per gli investimenti ambientali (c.d. Tremonti ambiente), in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in favore di un Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo integrato sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo: la società era proprietaria esclusiva dell’impianto e lo gestiva autonomamente in base a una convenzione, mentre il beneficio era collegato alla realizzazione dell’investimento. L’Agenzia, con unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 388/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto il beneficio a un’impresa già operante nel settore delle energie alternative, trasformando la misura in un vantaggio per le imprese del settore anziché in uno strumento di tutela ambientale; inoltre ha contestato la qualificazione dell’intervento come investimento ambientale, assumendo che la società fosse mero finanziatore/esecutore di un’opera destinata all’utilizzo dell’ente territoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso nella parte relativa al requisito oggettivo, perché la CTR aveva fondato la propria decisione su una valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie circa l’effettivo assetto di gestione e utilizzo dell’impianto, e la ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Tuttavia, sul profilo del requisito soggettivo e della spettanza del beneficio alle c.d. imprese di scopo che realizzano servizi ambientali per conto terzi, la Corte ha aderito all’orientamento più recente secondo cui l’agevolazione Tremonti ambiente spetta solo se l’investimento è riferibile ai danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa investitrice, non già se l’impresa opera strutturalmente per prevenire o riparare danni prodotti da terzi. Pertanto il ricorso è stato accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 6 L. n. 388/2000
La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile; per investimento ambientale si intende il costo di acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, esclusi gli investimenti imposti dalla legge, con calcolo secondo approccio incrementale.
art. 2424 c.c.
È il riferimento contabile per individuare le immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini dell’investimento ambientale.
artt. 87-89 Trattato CEE
La Corte richiama il rischio che un’interpretazione estensiva del beneficio a favore delle imprese del settore possa integrare un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina europea.
artt. 107-109 TFUE
Richiamati come successione delle norme sugli aiuti di Stato, per evidenziare il possibile contrasto concorrenziale di un’agevolazione generalizzata al settore.
art. 195, lett. c, TFUE
Richiamato insieme alla normativa e agli atti europei sul favor per la diffusione delle energie rinnovabili.
dir. 2001/77/CE
Richiamata come fonte sovranazionale a sostegno del favor per le energie rinnovabili.
dir. 2009/28/CE
Richiamata come fonte sovranazionale a sostegno del favor per le energie rinnovabili.
Accordo di Parigi del 22 aprile 2016
Richiamato nel quadro del favor internazionale per la diffusione delle fonti rinnovabili.
Convenzione quadro sui cambiamenti climatici
Richiamata quale base internazionale della politica di contrasto ai cambiamenti climatici.
L. 1° giugno 2002, n. 120
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto.
Protocollo di Kyoto
Richiamato nel contesto degli impegni internazionali sulla tutela ambientale.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali spetta alle imprese solo quando l’investimento sia funzionale a prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa che effettua l’investimento, e non quando l’impresa operi strutturalmente per prevenire danni causati da terzi.
- La nozione di investimento ambientale va interpretata in modo coerente con la ratio della norma e non può essere estesa fino a trasformare l’agevolazione in un beneficio di settore per le imprese che svolgono professionalmente attività ambientali per conto di terzi.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura mira a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su autonome valutazioni fattuali circa proprietà, gestione e utilizzazione dell’impianto, la critica che pretenda un diverso apprezzamento delle prove è inammissibile.
- Un’interpretazione troppo ampia di un’agevolazione fiscale ambientale può porre problemi di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, con conseguente necessità di lettura restrittiva della norma agevolativa.
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