Cassazione Penale, Ordinanza n. 04279/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l'unico motivo era improponibile in quanto non devoluto tempestivamente in appello, essendo il gravame di merito limitato alla richiesta assolutoria e subordinatamente alla particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, deducendo con un unico motivo la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, già operata dal giudice di primo grado. Dal testo emerge però che tale doglianza era stata considerata improponibile perché non era stata tempestivamente dedotta con l'atto di appello, il quale era invece circoscritto alla richiesta di assoluzione dall'accusa e, in subordine, all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Non sono indicati nel testo i fatti storici di merito né il reato originariamente contestato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato come esimente speciale invocata in via subordinata in appello; il suo mancato esame non è oggetto del ricorso, poiché la censura proposta in cassazione riguarda una diversa qualificazione giuridica del fatto non tempestivamente devoluta al giudice di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non può essere dedotta per la prima volta una censura sulla diversa qualificazione giuridica del fatto se tale questione non è stata tempestivamente devoluta con l'atto di appello.
- L'atto di appello delimita il thema decidendum del successivo ricorso per cassazione: motivi nuovi o non previamente dedotti sono improponibili in sede di legittimità.
- La richiesta di assoluzione e, subordinatamente, di applicazione della particolare tenuità del fatto non consente di introdurre successivamente una contestazione autonoma e diversa sulla qualificazione giuridica della fattispecie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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