Cassazione Civile, Ordinanza n. 33690/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a un credito IRES per l'anno 2002. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non provata l'interruzione della prescrizione del credito. La CTR ha rilevato che l'Ufficio si era limitato a richiamare l'esistenza di un pregresso contenzioso e a produrre un estratto della propria banca dati, senza depositare il testo della sentenza asseritamente interruttiva; inoltre la documentazione sembrava riferirsi a tributi diversi (IVA, IRPEF, IRAP). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1362, 2909 e 2943 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto valorizzare il fatto storico dell'esistenza del contenzioso e non la mancata produzione integrale della sentenza, essendo già emersa la prova del fatto interruttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, pur potendo l'interruzione della prescrizione essere rilevata d'ufficio come eccezione in senso lato, tale rilievo presuppone che i fatti interruttivi risultino da elementi probatori ritualmente acquisiti in causa. Ha inoltre ribadito che, salvo il principio di acquisizione, l'onere della prova dell'interruzione della prescrizione del credito erariale grava sull'Ufficio. Poiché la CTR aveva escluso la sufficienza dei documenti prodotti dall'Agenzia e non era stato dedotto che i fatti interruttivi fossero incontestati o che vi fossero altre risultanze istruttorie trascurate, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha altresì precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma non è ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
art. 115 c.p.c.
La Corte osserva che il ricorso non deduce che i fatti interruttivi fossero incontestati o che vi fossero risultanze istruttorie non valutate.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; non incide sull'esito della decisione.
art. 2943 c.c.
Norma richiamata per sostenere l'interruzione della prescrizione; la Corte ribadisce che la prova dell'atto interruttivo grava sull'Ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile anche d'ufficio, ma il suo rilievo presuppone che i fatti interruttivi emergano da prove ritualmente acquisite al processo.
- Quando si controverte sulla prescrizione di un credito erariale, l'onere di dimostrare l'avvenuta interruzione grava sull'Amministrazione finanziaria.
- Non è sufficiente, per provare l'interruzione della prescrizione, il mero richiamo all'esistenza di un precedente contenzioso o a un estratto di banca dati se non consente di verificare in modo specifico l'atto o la decisione asseritamente interruttiva.
- Il giudice può fondare la decisione sulla mancanza di prova dell'atto interruttivo anche se l'Amministrazione sostiene in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio, purché non denunci l'esistenza di fatti incontestati o di ulteriori risultanze istruttorie trascurate.
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