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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5398/2023

Giustizia amministrativa202503752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5398/2023, relativa all'accredito di complessivi € 1.000 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per l'anno scolastico 2017/2018 e € 500 per l'anno scolastico 2019/2020, per complessivi € 1.000. La sentenza, notificata all'Amministrazione, non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria, ed è quindi divenuta esecutiva. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. È stato nominato commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario devono essere depositati tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Impone il rispetto del termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e delle spese del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, il cui dies a quo coincide con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non con il deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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