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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8376/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Ancona. Due motivi principali: (1) nullità del sequestro per mancanza di convalida da parte del giudice, in violazione dell'art. 355, comma 2, c.p.p.; si contestava genericità dell'indicazione dei supporti informatici e la conseguente necessità di un provvedimento di convalida; (2) difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti nei confronti di Longo, sostenendo che il Tribunale del riesame si è limitato a rinviare alle argomentazioni del P.M. senza affrontare le censure difensive (in particolare la circostanza che il contratto di affitto dell'impianto di Taurianova era stato comunicato al giudice delegato della procedura concorsuale e quindi non sarebbe stato occultato agli organi della procedura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sul primo motivo (presunta necessità di convalida giudiziale del sequestro dei dispositivi informatici) la Corte ha ritenuto che il decreto del Pubblico Ministero fosse sufficientemente motivato: ha descritto finalità, tempi, ragioni e criteri di selezione/pertinenzialità dei dati da acquisire, per cui non è necessaria una convalida ulteriore da parte del giudice nel caso di sequestro motivato e delegato alla P.G.; la Corte ha inoltre interpretato la giurisprudenza comunitaria (C-548/21) e costituzionale in senso secondo cui l'autorità giudiziaria — nel sistema italiano — comprende anche il P.M. per le funzioni investigative, salvo urgenze. Sul secondo motivo (vizio della motivazione relativo al fumus) la Corte ha accolto la censura: ha rilevato che il Tribunale del Riesame non ha affrontato né valutato le circostanze difensive rilevanti (es. comunicazione dei contratti al giudice delegato, possibile conoscenza ex post degli organi della procedura, desistenze dai precedenti atti di insinuazione), limitandosi ad aderire alle affermazioni del P.M. Per tali vizi di motivazione ritenuti radicali la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata (con rinvio per nuovo esame che dovrà prendere in considerazione le questioni difensive non valutate).

Norme richiamate

  • art. 355 c.p.p., comma 2

    La norma sulla convalida del sequestro viene richiamata dal ricorrente; la Corte rileva tuttavia che, quando il P.M. motivi adeguatamente la necessità del sequestro di dispositivi informatici e indichi criteri di pertinenzialità, non è automaticamente richiesta una convalida giudiziale successiva.

  • art. 247 c.p.p.

    Norma che disciplina la perquisizione e il sequestro delegato: la Corte osserva che l'indicazione di categorie di supporti, se accompagnata da motivazione e criteri di selezione, può rendere legittimo il sequestro delegato alla P.G.

  • art. 254 c.p.p.

    Disciplina la tutela della corrispondenza; la Corte ricorda che messaggi e comunicazioni elettroniche assumono talora natura di corrispondenza e richiedono forme di acquisizione coerenti con l'art. 254, salvo che siano divenuti documenti storici privi di attualità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di impugnazione (conteggio e limiti temporali) e per la modalità di deduzione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di tale disciplina.

  • Corte di Giustizia UE, C-548/21

    La Corte di Cassazione prende atto che la C.G.I.UE richiede un controllo preventivo da parte di un giudice o organo amministrativo indipendente per l'accesso ai dati dei telefoni cellulari, salvo urgenze; tuttavia la Cassazione interpreta che, nel contesto italiano, il Pubblico Ministero rientra nella categoria di "autorità giudiziaria" per le finalità indicate, e quindi il provvedimento motivato del P.M. può soddisfare i requisiti di tutela.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.170/2023

    La Corte costituzionale ha affermato che lo scambio di messaggi elettronici costituisce forma di corrispondenza; la Cassazione l'ha recepita e ha precisato che tale nozione impone particolari cautele nell'acquisizione dei messaggi.

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5 n.38219/2022; Sez. 2 n.25549/2024; Sez. 6 n.39548/2024; Sez. U. n.23756 e n.23755 del 29/02/2024; Sez.U. n.25932 del 2008)

    Richiamate precedenti decisioni che chiariscono i limiti e le condizioni del sequestro di dispositivi informatici, la natura dei messaggi come corrispondenza, e i requisiti di motivazione richiesti al P.M. e ai giudici; confermano che, in presenza di motivazione adeguata, il provvedimento del P.M. può essere sufficiente, mentre il giudice di riesame deve valutare e motivare specificamente le contestazioni difensive.

Massime di principio

  • Il sequestro di dispositivi informatici può essere legittimo senza una successiva "convalida" giudiziale se il provvedimento autorizzativo del P.M. è sufficientemente motivato e indica finalità e criteri di selezione/pertinenzialità dei dati da acquisire.
  • La decisione della C.G.U.E. che invoca controllo preventivo non esclude, nel quadro del diritto italiano, la legittimità di un provvedimento motivato del Pubblico Ministero considerato autorità giudiziaria per le indagini, salvo situazioni di diversa valutazione sul piano delle garanzie.
  • Quando la difesa solleva fatti rilevanti (es. comunicazioni al giudice delegato, atti nella procedura concorsuale, desistenze da istanze di fallimento) che possono incidere sul fumus del reato, il giudice del riesame/deve affrontare esplicitamente e motivare la propria decisione su tali circostanze; il mancato esame integra un vizio radicale di motivazione.
  • I messaggi di posta elettronica e la messaggistica (WhatsApp, SMS) possono avere natura di corrispondenza e richiedono attenzione alle forme di acquisizione previste dall'art. 254 c.p.p., salvo che siano divenuti documenti "storici" privi di attualità.
  • In casi analoghi è essenziale che il provvedimento che autorizza la perquisizione/sequestro delinei chiaramente l'ambito pertinenziale della ricerca (finalità, periodo, soggetti coinvolti, criteri di selezione) in modo da limitare la discrezionalità degli esecutori e garantire le tutele difensive.

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