Sentenza n. 619/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: del Verbale di ritiro cautelare ex art. 39 TULPS di armi e munizioni, redatto il 18 dicembre 2025 ed avente ad oggetto il ritiro, in danno del ricorrente, di armi legittimamente detenute in virtù di licenza di polizia per la detenzione e porto di armi - tipo Guardie Giurate n.-OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- in data 8 agosto 2025; di qualsivoglia altro provvedimento, esplicito o implicito, di data e tenore sconosciuti, che hanno determinato il ritiro cautelativo, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. di armi e munizioni nonché di ogni altro atto connesso, presupposto (ivi inclusa la nota di trasmissione del verbale di ritiro alla Prefettura a cura della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e recante prot. n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2025, o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, ivi compreso, ove esistente, ogni atto tecnico ed istruttorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare ex art. 39, comma 2, TULPS, di armi e munizioni detenute dal ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di ritiro cautelare delle armi e munizioni adottato il 18 dicembre 2025 dagli ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei Carabinieri, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, per non essere state valutate la condotta contestata, le abitudini di vita e l'affidabilità personale, essendosi l'atto limitato a richiamare un'attività di polizia giudiziaria coperta da segreto. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 4, 29 e 36 Cost., la violazione di numerose disposizioni del TULPS e, in particolare, dell'art. 39, nonché l'assenza dei presupposti dell'urgenza e dell'inaffidabilità nella detenzione delle armi. Sono stati prospettati anche eccesso di potere per perplessità, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, sviamento e ingiustizia manifesta, oltre al difetto di motivazione sulle ragioni dell'urgenza e sul timore di abuso delle armi. La difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, sostenendo che il verbale era stato redatto dai Carabinieri e che la Prefettura aveva ricevuto soltanto la comunicazione prevista dall'art. 39, comma 2, TULPS.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, precisando preliminarmente che il giudizio riguardava esclusivamente il ritiro temporaneo cautelare disposto dagli ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 39, comma 2, TULPS, e non l'eventuale successivo provvedimento prefettizio di divieto di detenzione delle armi previsto dal comma 1. A seguito dell'istruttoria disposta in corso di causa, è emerso che il ritiro era conseguito a una violenta controversia sui confini di un terreno: il ricorrente era stato denunciato, insieme ad altri soggetti, per condotte consistite nell'impedimento dell'accesso a un fondo e in minacce, con ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e violenza privata. Il Collegio ha ritenuto che tali circostanze, unite alla particolare acredine manifestata e al potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, giustificassero il ritiro cautelare. La misura ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria o retributiva, e mira a prevenire situazioni di pericolo prima che si verifichi un abuso delle armi; pertanto può fondarsi anche su situazioni di fatto prive di rilievo penale, purché sintomatiche di un potenziale pericolo. La successiva richiesta di archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta decisiva, poiché le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza sono autonome rispetto a quelle dell'autorità giudiziaria penale e riguardano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il TAR ha inoltre rilevato il carattere temporaneo della misura, destinata a esaurirsi in relazione alle successive valutazioni della Prefettura sulle medesime condotte. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il testo richiama il comma 1, relativo al divieto prefettizio di detenzione, e il comma 2, relativo al ritiro temporaneo cautelare da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza.
Il ritiro cautelare ex comma 2 è distinto dal divieto prefettizio ex comma 1; ha natura preventiva e temporanea e può essere disposto per prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
Le censure di violazione dell'obbligo di conclusione e motivazione del procedimento sono state ritenute infondate alla luce degli elementi istruttori acquisiti e della legittimità della misura cautelare.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, nell'ambito della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.
art. 329 c.p.p.
La segretezza delle indagini penali è stata preservata nell'attività istruttoria disposta dal giudice.
artt. 110, 393 e 610 c.p.
Le ipotesi di reato prospettate nella denuncia sono state considerate come elementi fattuali rilevanti per la valutazione amministrativa del potenziale pericolo, indipendentemente dall'esito penale.
Massime di principio
- Il ritiro cautelare di armi e munizioni previsto dall'art. 39, comma 2, TULPS è una misura preventiva e temporanea, distinta dal divieto prefettizio di detenzione previsto dal comma 1, e non ha natura sanzionatoria o retributiva.
- Il ritiro cautelare delle armi può essere giustificato da condotte e situazioni di fatto sintomatiche di un potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche quando tali condotte non abbiano rilievo penale o il procedimento penale si concluda con una richiesta di archiviazione.
- Nell'esercizio dei poteri cautelari in materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza svolge una valutazione autonoma rispetto a quella dell'autorità giudiziaria penale, poiché la prima tutela preventivamente l'ordine e la sicurezza pubblica mentre la seconda accerta la responsabilità penale.
- La temporaneità del ritiro cautelare comporta che la misura sia destinata a essere rivalutata alla luce delle successive determinazioni dell'autorità prefettizia sulle condotte che ne hanno costituito il presupposto.
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