Sentenza n. 2298/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei verbali dal n. 8 in data 5 luglio 2024 al n. 20 in data 22 novembre 2024, relativi allo svolgimento della prova orale del concorso di cui al bando n. 9442 in data 29 marzo 2024 del Comune di Melilli per il reclutamento di dieci istruttori di vigilanza, Area istruttori, ex categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (diciotto ore); b) della determina dirigenziale n. 4408 del 25 novembre 2024 con cui è stata approvata la graduatoria di cui al citato verbale n. 20 del 23/11/2024, nonché della graduatoria approvata; c) della determina n. 4885 in data 23 dicembre 2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva, nonché della graduatoria approvata; d) della determina dirigenziale n. 4939 del 27 dicembre 2024, avente ad oggetto l’ampliamento delle assunzioni; e) degli atti endoprocedimentali della commissione con cui sono state predisposte o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova orale, le singole sessioni di prova orale e le relative opzioni di risposta; d) per quanto di ragione, delle schede di valutazione, cumulative o individuali, relative alle performance dei candidati alle prove orali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gianino Giovanni il 12 maggio 2025: - degli ulteriori atti del procedimento di secondo livello del concorso indetto con bando pubblico del Comune di Melilli per il “Reclutamento di n. 10 istruttori di vigilanza, area degli istruttori, ex Cat. C, posizione economica C1 CCNL Enti locali vigente, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato: Determina dirigenziale 861 dell’01/03/2025; Determina dirigenziale n. 1192 del 24/03/2025, determina dirigenziale n. 146 del 09/04/2025, verbali del n. 1 del 08/04/2025, n. 2 del 23/04/2025, n. 3 del 24/04/2025; Determina dirigenziale reg. gen. n. 1584 del 24/04/2025 e allegata graduatoria; tutti gli atti endoprocedimentali anche non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale, originaria e rinnovata, comprese le valutazioni della prova orale, le graduatorie e gli atti di riedizione della prova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato al concorso per dieci istruttori di vigilanza, aveva riportato 19/30 nella prova orale, a fronte della soglia minima di 21/30, ed era stato escluso dalla graduatoria. Con il ricorso introduttivo ha censurato gli atti della procedura originaria deducendo violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento, violazione del d.P.R. n. 487/1994 e del bando, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato la pubblicazione cumulativa degli esiti delle prove orali, irregolarità nella verbalizzazione, la predeterminazione e pubblicazione preventiva di 360 quesiti, l'assenza di criteri per l'estrazione delle domande, la mancata videoregistrazione di alcune sedute, lo svolgimento da remoto di alcune prove, il rinvio concesso a un candidato, la composizione della commissione e la verbalizzazione della propria prova con una data asseritamente antecedente a quella effettiva. L'amministrazione, dopo l'introduzione del giudizio, ha annullato in autotutela gli esiti delle sedute svolte con commissione irregolarmente composta e ha disposto la rinnovazione delle prove. Il ricorrente ha nuovamente sostenuto la prova, riportando ancora 19/30, e ha impugnato con motivi aggiunti gli atti della rinnovazione, deducendo anche conflitto di interessi, composizione non conforme della commissione, mancata uniformità dei criteri di valutazione e violazione della par condicio. La censura principale ha riguardato la mancata predeterminazione dei criteri e dei parametri di valutazione della prova orale, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione aveva annullato gli atti originari e li aveva integralmente sostituiti con quelli adottati all'esito della rinnovazione della prova. L'interesse del ricorrente si è quindi trasferito sugli atti sopravvenuti, impugnati con motivi aggiunti. È stata respinta l'eccezione di acquiescenza: la partecipazione alla prova rinnovata, dopo la proposizione del ricorso, costituiva comportamento necessario per conservare la possibilità di conseguire il bene della vita e non implicava accettazione degli atti rinnovati. Sono state ritenute infondate le censure sul conflitto di interessi e sulla composizione della nuova commissione, poiché non erano stati dimostrati interessi personali, diretti e attuali dei componenti e la valutazione risultava effettuata dal collegio perfetto composto dai tre membri effettivi; la presenza di ulteriori soggetti con funzioni di supporto non incideva sulla validità delle deliberazioni. È stata invece accolta la censura relativa alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Il bando individuava le materie della prova, ma non stabiliva parametri idonei per l'attribuzione dei punteggi, né tali criteri risultavano previamente fissati dalla commissione. Il voto numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione tecnica solo quando sia riferito a criteri previamente determinati, oggettivi e verificabili. L'assenza di tali criteri impediva di controllare la coerenza dell'iter valutativo e violava i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati con motivi aggiunti ed è stata ordinata una nuova rinnovazione della prova orale per tutti i candidati, davanti a una commissione in diversa composizione, previa determinazione dei criteri di valutazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 4.569,00 oltre accessori e rimborso spese generali; spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti e compensate nei confronti del controinteressato costituito.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento impongono che la valutazione concorsuale sia svolta secondo modalità verificabili e rispettose della par condicio.
art. 1 l. 241/1990
I principi generali dell'azione amministrativa sostengono l'esigenza di trasparenza, imparzialità e correttezza nello svolgimento della procedura concorsuale.
art. 5 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alle funzioni e alla posizione del Segretario generale; la censura non è stata accolta in assenza di elementi concreti di conflitto.
art. 6-bis l. 241/1990
Il conflitto di interessi deve essere dimostrato attraverso elementi concreti riferibili all'interesse personale del soggetto coinvolto; la mera adozione di atti istituzionali non è sufficiente.
art. 51 c.p.c.
Le cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso sono tassative e di stretta interpretazione e richiedono un interesse personale e diretto, concreto e attuale.
art. 9 d.P.R. 487/1994
Richiamato tra le norme asseritamente violate per la pubblicazione degli esiti delle prove orali; la relativa censura è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento della censura principale.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Impone la previa determinazione dei criteri e dei parametri di valutazione delle prove concorsuali, quale presidio di imparzialità, trasparenza e par condicio.
art. 26 c.p.a.
Costituisce la base della condanna del Comune alle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di provvedimenti che sostituiscono integralmente quelli impugnati determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse; le censure relative agli atti sopravvenuti devono essere proposte mediante motivi aggiunti o autonoma impugnazione.
- La partecipazione del candidato alla fase rinnovata di una procedura concorsuale, dopo la proposizione del ricorso contro gli atti originari, non integra acquiescenza quando sia necessaria per conservare la possibilità di conseguire il bene della vita e sia compatibile con la contestazione giudiziale degli atti sopravvenuti.
- Le cause di incompatibilità dei componenti di una commissione concorsuale sono tassative e richiedono la prova di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, o di una relazione qualificata idonea a compromettere l'imparzialità; la partecipazione ad attività istituzionali non dimostra, di per sé, un conflitto di interessi.
- La commissione di concorso deve predeterminare, prima dello svolgimento delle prove, criteri e parametri oggettivi e verificabili per l'attribuzione dei punteggi. L'indicazione nel bando delle sole materie d'esame non sostituisce tale obbligo.
- Il voto numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione concorsuale solo se la commissione ha previamente fissato criteri valutativi sufficientemente determinati, poiché soltanto in tal caso il giudizio sintetico è verificabile nella sua coerenza e ragionevolezza.
- L'accertata violazione dell'obbligo di predeterminazione dei criteri valutativi impone l'annullamento della fase valutativa e la rinnovazione della prova, normalmente davanti a una commissione in diversa composizione e previa fissazione dei criteri per tutti i candidati interessati.
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