Cassazione Penale, Sentenza n. 30373/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Pescara alla pena dell'ammenda di euro 1.000 per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, in relazione a una condotta consistente nell'uscire dalla propria abitazione senza giustificato motivo portando con sé un coltello da cucina lungo 22 cm, un paio di forbici lunghe 16 cm, una catena chiusa da moschettone lunga 80 cm con agganciata una lama di forbice lunga 7,5 cm, un cutter di 15 cm e tre ferretti ad uncino lunghi 15 cm. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice non avesse preso posizione sulla richiesta formulata oralmente a verbale e che non vi fosse una motivazione implicita idonea a escludere la tenuità del fatto. Depositata memoria, insisteva per l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'omessa motivazione circa l'art. 131-bis c.p., osservando che la doglianza era generica: dagli atti non emergevano elementi specifici allegati dalla difesa a sostegno della particolare tenuità del fatto, mentre la prova dei presupposti della causa di non punibilità grava sull'imputato. Ha quindi applicato il principio secondo cui un motivo generico resta inammissibile anche se la sentenza non si è espressamente pronunciata sulla richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice posta a base della condanna per il porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
la condotta è stata qualificata come reato, ritenuto di lieve entità ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è configurata come limite negativo alla punibilità, la cui ricorrenza deve essere allegata con elementi specifici dall'imputato
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione quando sia formulata in modo generico e non accompagnata dall'indicazione di elementi specifici idonei a sorreggerne i presupposti.
- In tema di art. 131-bis c.p., la prova o quantomeno l'allegazione concreta dei relativi presupposti incombe sull'imputato, trattandosi di un limite negativo alla punibilità.
- L'eventuale omessa pronuncia del giudice di merito sulla richiesta di particolare tenuità del fatto non determina di per sé l'ammissibilità del ricorso per cassazione se il motivo è originariamente generico.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione non è scrutinabile quando investa una richiesta difensiva priva di specificità fattuale e giuridica.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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