Sentenza del 03/06/2019 n. 15147 - Corte di Cassazione
Accertamento - Richiesta documentazione - Obbligo di acquisizione documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria - Onere di comunicazione da parte del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA relativa all'anno 2009. I giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo che l'Agenzia delle entrate fosse obbligata ad acquisire direttamente dall'Agenzia delle dogane la documentazione richiesta alla contribuente, poiché entrambe appartengono all'amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle entrate ha contestato questa interpretazione, sostenendo che tale obbligo potesse sorgere soltanto se il contribuente avesse formalmente informato l'Ufficio dell'esistenza della documentazione presso l'altra amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'amministrazione deve esaminare e valutare la documentazione già in possesso di un'amministrazione pubblica solo quando il contribuente abbia formalmente indicato che da quella documentazione risultano circostanze a lui favorevoli. Non esiste quindi un obbligo automatico di acquisizione, anche se le amministrazioni appartengono alla stessa amministrazione finanziaria. La sentenza della CTR Piemonte è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4
L'amministrazione finanziaria non può richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altra pubblica amministrazione indicata dal contribuente.
La norma impone un dovere di cooperazione e di acquisizione della documentazione già detenuta da un'altra amministrazione pubblica, ma tale dovere presuppone che il contribuente abbia formalmente comunicato all'Ufficio l'esistenza e la rilevanza della documentazione. L'obbligo non opera automaticamente in assenza di questa informazione.
Cassazione n. 21512 del 2004
L'amministrazione finanziaria deve prendere posizione in modo specifico e motivato sui documenti in suo possesso quando il contribuente deduce che tali documenti provano una circostanza a lui favorevole.
Cassazione n. 958 del 2015
Conferma che l'obbligo dell'amministrazione di considerare documenti già detenuti da una pubblica amministrazione presuppone una deduzione e una specifica indicazione da parte del contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente che sa che una prova rilevante è già depositata presso un'altra amministrazione pubblica deve indicarlo formalmente e in modo tempestivo all'Ufficio, specificando dove si trova la documentazione e quale circostanza intende dimostrare.
- L'appartenenza di due enti alla stessa amministrazione finanziaria non comporta, da sola, un obbligo di ricerca o acquisizione automatica dei documenti da parte dell'Ufficio procedente.
- Se il contribuente non comunica formalmente l'esistenza della documentazione, non può normalmente imputare all'amministrazione la mancata acquisizione di atti che l'Ufficio non aveva motivo concreto di conoscere.
- Quando la documentazione è stata correttamente indicata dal contribuente, l'amministrazione deve acquisirla o valutarla e motivare specificamente la propria posizione; l'omissione può incidere sulla legittimità dell'accertamento.
- È opportuno conservare prova della comunicazione all'amministrazione, indicando con precisione l'ente detentore, il procedimento di riferimento, gli estremi dei documenti e la loro rilevanza difensiva.
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