Cassazione Civile, Ordinanza n. 22111/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione IVA/UNICO, con recupero di somme per il disconoscimento della compensazione di crediti IVA nell'ambito del regime di IVA di gruppo. La società contribuente, quale controllante, aveva utilizzato in compensazione crediti IVA trasferiti dalle controllate e, secondo l'Ufficio, anche un credito maturato anteriormente all'avvio del regime non poteva essere portato in compensazione, perché avrebbe dovuto confluire nella liquidazione di gruppo. La CTR aveva invece ritenuto che l'art. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972 non imponesse il trasferimento di eccedenze maturate prima dell'inizio della procedura e che, quindi, la controllante potesse usare il proprio credito in compensazione. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 73 d.P.R. 633/1972, dell'art. 8 d.P.R. 542/1999 e dell'art. 17 l. 241/1997, sostenendo che l'opzione per l'IVA di gruppo comporta la cessione automatica e inderogabile anche dei crediti già maturati dalla controllante; la contribuente propone ricorso incidentale condizionato deducendo: nullità della sentenza per ultrapetizione/inammissibile mutamento del titolo della pretesa; carenza di motivazione della cartella; illegittimità del ricorso alla procedura di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso incidentale della contribuente, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento. Compensa le spese dell'intero giudizio per l'evoluzione della giurisprudenza sulla materia e dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della controricorrente ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 633/1972
Nel regime di IVA di gruppo anteriore alla legge n. 244/2007, le eccedenze detraibili da trasferire alla controllante comprendono anche i crediti maturati in anni precedenti l'attivazione del regime; tali poste non sono autonomamente compensabili dalla singola società.
art. 8 d.P.R. n. 542/1999
I crediti e debiti IVA trasferiti nell'ambito della procedura di gruppo non sono ammessi alla compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997; sono invece compensabili solo i crediti e debiti risultanti dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo.
art. 17 l. n. 241/1997
La compensazione presuppone la reciprocità dei rapporti obbligatori; non è utilizzabile per poste IVA che non confluiscono nella dichiarazione di gruppo.
art. 1241 c.c.
La compensazione richiede crediti e debiti reciproci tra i medesimi soggetti; difetta tale presupposto quando le poste non rientrano nella dichiarazione IVA di gruppo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato sulla dichiarazione può giustificare l'emissione della cartella con motivazione semplificata, se il contribuente è già a conoscenza dei dati e delle irregolarità contestate.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
In caso di liquidazione automatizzata IVA, la cartella può essere emessa a seguito del mero riscontro delle dichiarazioni del contribuente.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dalla contribuente in tema di motivazione dell'atto, ma le censure sono respinte perché la cartella, nel controllo automatizzato, può essere motivata per relationem alle dichiarazioni e agli esiti del controllo.
art. 7 l. n. 212/2000
L'obbligo motivazionale della cartella di pagamento è distinto da quello degli atti impositivi; nel caso di controllo automatizzato è sufficiente l'indicazione degli elementi previsti dalla legge.
art. 17 l. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente incidentale per il difetto di motivazione, ma senza accoglimento.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo incidentale è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per la dedotta novità del titolo della pretesa in appello, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Invocato per l'inammissibilità delle nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata a fondamento dei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio processuale invocata nel primo motivo incidentale.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo incidentale, rigettato insieme agli altri motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della controricorrente ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime di IVA di gruppo anteriore alla legge n. 244/2007, tutte le eccedenze detraibili rilevanti ai fini della liquidazione devono confluire nella procedura di gruppo, indipendentemente dall'anno in cui il credito è maturato; non è consentita una compensazione autonoma da parte della singola società per poste che, per legge, devono essere trasferite alla controllante.
- La procedura di IVA di gruppo ha natura meramente liquidatoria e di versamento: la controllante compensa verticalmente i debiti e crediti IVA del gruppo, ma la compensazione orizzontale è ammessa solo per il credito IVA di gruppo risultante dai prospetti riepilogativi annuali, non per crediti individuali estranei a tali prospetti.
- La compensazione ex art. 1241 c.c. richiede reciprocità tra crediti e debiti dei medesimi soggetti; se le poste non confluiscono nella dichiarazione di gruppo, manca il presupposto della reciprocità e la controllante non è legittimata a utilizzarle in compensazione.
- Solo con una previsione legislativa espressa può essere escluso dal novero delle eccedenze trasferibili il credito maturato nel periodo precedente all'opzione per l'IVA di gruppo; in mancanza, per le annualità anteriori al 2008 tali crediti confluiscono nella liquidazione di gruppo.
- Nel processo di cassazione, il motivo che deduce un error in procedendo deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve indicare in ricorso gli elementi necessari a individuare con precisione il vizio denunciato, senza limitarsi a richiami generici o apodittici agli atti di merito.
- In caso di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione del contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione e agli esiti del controllo, quando il contribuente sia già stato reso edotto delle irregolarità contestate tramite comunicazione preventiva.
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