Cassazione Penale, Sentenza n. 30227/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Ancona del 16/07/2021 che aveva dichiarato Romano colpevole del porto ingiustificato di un coltello (art. 4 legge n. 110/1975) ma aveva riconosciuto l'attenuante speciale, condannandolo a C 100 di ammenda. Il motivo unico denunciava la violazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 in quanto, secondo il ricorrente, l'attenuante del fatto di lieve entità non sarebbe applicabile al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, e censurava il difetto di motivazione perché il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante pur avendo registrato precedenti specifici dell'imputato e rilevato che l'arma aveva dimensioni tali da risultare "chiaramente utilizzabile" per l'offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso, in parte, fondato. Ha affermato in diritto che il coltello rientra nella categoria delle "armi improprie" (strumenti da punta o da taglio atti all'offesa) e che, in linea di principio, l'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 può essere applicata anche a tale categoria. Tuttavia ha rilevato carenza motivazionale nella sentenza del Tribunale: il riconoscimento dell'attenuante speciale non è stato adeguatamente motivato, specie alla luce dei precedenti specifici dell'imputato e delle caratteristiche dell'arma. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, precisando che il termine prescrizionale massimo non è decorso (tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, legge 17/03/2020, n. 18, convertita dalla legge 24/04/2020, n. 27). Il resto del provvedimento è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 110
La Corte interpreta l'attenuante speciale come applicabile al "porto dei soli oggetti atti ad offendere", comprendendo sia "qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio" sia gli "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere"; quindi il coltello (arma impropria) può rientrare nel campo di applicazione dell'attenuante, purché il suo riconoscimento sia adeguatamente motivato.
art. 83, comma 2, legge 17 marzo 2020, n. 18 (poi legge 24 aprile 2020, n. 27) - sospensione termini
La disposizione sulla sospensione dei termini è stata considerata ai fini del calcolo del termine prescrizionale: tenuto conto di tale sospensione, la Corte ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione non fosse decorso, consentendo il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- I coltelli rientrano, in generale, nella categoria delle "armi improprie" (strumenti da punta o da taglio atti all'offesa) e, salvo diversa motivazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 può essere teoricamente applicata anche a tali oggetti.
- Il riconoscimento dell'attenuante speciale richiede una motivazione specifica e circostanziata: il giudice deve spiegare perché il fatto è di lieve entità nonostante eventuali precedenti specifici e nonostante le caratteristiche dell'arma (dimensioni, idoneità all'offesa) che possano farne intravedere la pericolosità.
- Se la motivazione è carente in relazione all'applicazione dell'attenuante speciale, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per un nuovo giudizio, senza incidere sul giudicato relativo alla responsabilità già accertata.
- In valutazioni analoghe occorre sempre considerare le circostanze di tempo e luogo e l'esistenza di un giustificato motivo per il porto: l'assenza di giustificazione e la concreta idoneità dell'oggetto all'offesa pesano contro il riconoscimento dell'attenuante.
- Nel calcolo dei termini prescrizionali è necessario tener conto delle sospensioni normative (es. norme anti-COVID del 2020): se la prescrizione non è maturata per effetto di tali sospensioni, il giudizio di rinvio è possibile.
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