Cassazione Penale, Sentenza n. 36961/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/02/2023 che aveva ripristinato la misura degli arresti domiciliari: due motivi principali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. - (1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari; censura procedurale per genericità dell'atto d'appello e errore materiale nel nome dell'indagato; (2) carenza di motivazione sull'attualità del pericolo e violazione dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo, nella parte procedurale, del tutto generico e quindi inammissibile. Quanto al merito, la Corte ha richiamato il proprio orientamento limitativo del sindacato in sede di legittimità (controllo della logicità e dei requisiti minimi della motivazione, non nuova valutazione del merito probatorio) e ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia adeguatamente motivato il ripristino degli arresti domiciliari: ricostruzione dettagliata dei fatti (furto in appartamento compiuto da tre persone con effrazione, fuga e cattura del ricorrente), valorizzazione di un precedente recente e specifico, considerazione del contesto personale e sociale e del rischio di recidiva; osservazione che il risarcimento del danno è rilevante solo per l'attenuante specifica e non per l'affievolimento delle esigenze cautelari; analisi di adeguatezza/proporzionalità in cui il giudice ha ritenuto che l'obbligo di dimora non avrebbe consentito il controllo dei movimenti e dei contatti come gli arresti domiciliari. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. (Roma, 16 maggio 2023).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ricorda che i motivi devono essere specifici e non generici per essere ammissibili (lett. c) ed e) invocate dal ricorrente).
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina l'attualità del pericolo quale requisito per la misura cautelare (valutazione prognostica del rischio di reiterazione). La Corte conferma che il giudice deve effettuare una valutazione prognostica basata su fatti concreti, precedenti, personalità e contesto socio-ambientale, e che in Cassazione è sindacabile solo il vizio argomentativo relativo alla logica e sufficienza della motivazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica solo la presenza dei requisiti minimi di logicità e completezza della motivazione, non riesamina il merito fattuale o la valutazione degli indizi.
- Per giustificare misure più afflittive (es. arresti domiciliari) il giudice deve motivare in concreto il rischio di recidiva: descrizione del fatto, modalità di commissione, personalità dell'indagato, precedenti e contesto socio-ambientale; più distante nel tempo è il fatto, più approfondita deve essere l'analisi prognostica.
- Il risarcimento del danno può influire su determinati istituti (es. attenuanti), ma non è di per sé elemento idoneo ad affievolire le esigenze cautelari quando ricorre un concreto rischio di reiterazione.
- La proporzionalità e gradualità della misura richiedono che il giudice indichi perché le misure meno gravose (es. obbligo di dimora) siano insufficienti a garantire il controllo dei movimenti e dei contatti dell'indagato.
- Le censure procedurali (es. genericità dell'atto d'appello o del ricorso) devono essere illustrate e documentate: motivi vaghi o meri rilievi non specificati portano all'inammissibilità.
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati con colpa procedurale possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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