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Ordinanza

Ordinanza n. 938/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) del provvedimento di diniego prot. PG/2026/0007874 del 07/01/2026, con cui il Comune di Napoli ha dichiarato l’inefficacia della SCIA n. 1263/2025, protocollata dal Comune con n. PG/2025/1125382, ordinando il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e la rimozione delle opere; 2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202601777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l’inefficacia della SCIA edilizia, vietato la prosecuzione dell’attività e ordinato la rimozione delle opere già realizzate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria edilizia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha dichiarato inefficace la SCIA depositata il 3 dicembre 2025, ordinato la sospensione dei lavori e intimato la rimozione delle opere già eseguite. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che la controversia presenta questioni meritevoli di approfondimento nel merito e che il provvedimento contiene anche una statuizione demolitoria.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti della sospensione del provvedimento impugnato con riferimento agli effetti demolitori, ritenendo opportuno mantenere integra la situazione di fatto nelle more dell’udienza pubblica e impregiudicata ogni questione pregiudiziale e di merito. Ha confermato la misura monocratica già disposta con decreto presidenziale del 19 marzo 2026. Ha fissato l’udienza pubblica alla seconda udienza pubblica di marzo 2027, la cui data sarà comunicata successivamente dalla Segreteria. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Accoglimento dell’istanza cautelare nei limiti della sospensione dell’impugnato provvedimento, ai fini demolitori, onde mantenere la res adhuc integra nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica.

    La tutela cautelare è stata concessa limitatamente agli effetti demolitori dell’atto, senza anticipare la decisione sulle questioni pregiudiziali e di merito.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo che dichiara l’inefficacia di una SCIA e vieta la prosecuzione dell’attività contiene anche l’ordine di rimozione delle opere già realizzate, il giudice amministrativo può sospenderne cautelarmente gli effetti demolitori per preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La concessione della tutela cautelare può essere limitata agli effetti demolitori dell’atto e disposta con espressa salvezza di ogni questione pregiudiziale e di merito, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e occorre mantenere integra la res adhuc integra.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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