Cassazione Penale, Sentenza n. 46222/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 g di hashish (fatto del 15/02/2022). Deduce due vizi motivazionali: (1) contraddittorietà e illogicità nella valutazione dei gravi indizi, perché i due consumatori avevano riferito cessioni di eroina e marijuana in precedenza (ottobre 2020 - aprile 2021), mentre nel sequestro è stata trovata hashish, il che secondo il ricorrente renderebbe la sostanza compatibile con uso personale; (2) contraddittorietà e illogicità nella valutazione del pericolo di reiterazione, posto che le cessioni pregresse riguarderebbero sostanze diverse da quella sequestrata e quindi non proverebbero la continuità di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva ravvisato gravi indizi di spaccio sulla base di una valutazione complessiva: rinvenimento di circa 40 g di hashish suddivisa in quattro pezzi, ritagli di cellophane, due bilancini, numerosi telefoni, sei SIM, carte di pagamento non intestate, il dato ponderale e le dichiarazioni di due consumatori che indicavano il ricorrente quale fornitore (seppure per sostanze di tipologia diversa). Il Tribunale ha valutato le dichiarazioni pregresse come elemento corroborante la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata e ha ritenuto logicamente compatibile la continuità dell'attività di spaccio nonostante l'intervallo temporale e la diversa tipologia di droga. La differente tipologia di sostanza è stata considerata non attenuante ma anzi sintomo della capacità di rifornirsi e spacciare droghe diverse. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176
Norma richiamata per giustificare il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sul merito della valutazione cautelare ma sulla regolarità del deposito degli atti di parte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso ai fini della relazione; consente di riassumere i motivi di impugnazione in sede di cognizione della Corte.
Giurisprudenza - Sez. 5 n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593
Sez. 5 n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593
Principio secondo cui, nell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto di una misura cautelare, il giudice d'appello non è tenuto a fornire una "motivazione rafforzata" ma deve comunque compiere una valutazione autonoma, totale e adeguatamente motivata degli elementi nel contraddittorio pieno.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle misure cautelari l'accertamento richiesto è quello dei "gravi indizi": il giudice d'appello compie una valutazione autonoma e completa ma non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; le divergenze rispetto al primo giudice devono essere adeguatamente motivate.
- Elemento materiale (quantitativo/peso della sostanza), modalità di conservazione (ritagli di cellophane), strumenti per il frazionamento (bilancini), più telefoni e SIM non intestate e carte non intestate sono indici tipici che corroborano l'ipotesi dell'attività di spaccio, anche se la tipologia della sostanza differisce rispetto a cessioni pregresse.
- Dichiarazioni di consumatori che indicano l'indagato come fornitore, se coerenti con altri elementi probatori (telefono corrispondente, ritrovamenti in casa), possono integrare i gravi indizi e legittimare la misura cautelare.
- Pregresse attività di cessione, anche se risalenti nel tempo e relative a sostanze diverse, possono essere utilizzate per dimostrare continuità, abitualità e pericolo di reiterazione se la valutazione complessiva degli elementi processuali le rende credibili e rilevanti.
- La diversa tipologia della sostanza sequestrata rispetto a cessioni antecedenti non esclude automaticamente la sussistenza del reato di spaccio; anzi, può essere interpretata come indice della capacità di approvvigionamento e della varietà dell'attività illecita.
- In caso di rigetto del ricorso in cassazione in materia cautelare possono essere applicate sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese processuali) ai sensi dell'ordinamento processuale.
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