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Sentenza

Sentenza n. 1770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di monetizzazione di 32 giorni di licenza ordinaria non goduta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento con cui l’amministrazione aveva negato la liquidazione sostitutiva di 32 giorni di licenza ordinaria maturata e non goduta. L’appellante ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, nonché della circolare della Direzione generale per il personale militare del 28 marzo 2013; erroneità dell’interpretazione secondo cui le deroghe al divieto di monetizzazione sarebbero tassative; carenza e illogicità della motivazione; travisamento dei fatti; eccesso di potere, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La vicenda riguardava un sottufficiale che aveva presentato domanda di collocamento in congedo l’11 aprile 2012, era stato temporaneamente dichiarato inidoneo al servizio dal 22 maggio 2012 al 17 marzo 2013 per una patologia sopravvenuta, aveva fruito di parte della licenza ordinaria dal 18 marzo al 10 aprile 2013 e, dopo il definitivo collocamento a riposo, aveva chiesto la monetizzazione dei giorni residui. Secondo l’appellante, la mancata fruizione era stata determinata dalla malattia, evento imprevedibile e non imputabile alla sua volontà.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 stabilisce un divieto generale di monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti, applicabile anche in caso di cessazione del rapporto per dimissioni, pensionamento o altre cause espressamente indicate. La monetizzazione costituisce una deroga eccezionale di stretta interpretazione, ammessa soltanto quando il mancato godimento dipenda da eventi anomali, imprevedibili e non imputabili al dipendente o dalla negligente vigilanza dell’amministrazione, secondo quanto precisato dalla circolare ministeriale. Nel caso concreto, pur essendo imprevedibile la patologia sopravvenuta, la cessazione del rapporto era stata determinata dalla precedente e libera domanda di collocamento in congedo, presentata 41 giorni prima dell’accertamento dell’inidoneità e non revocata dopo il rientro in servizio. La malattia non era quindi la causa della cessazione del rapporto e non rendeva applicabile la deroga. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di motivazione, poiché il diniego era esito vincolato e necessitato dalla non riconducibilità della fattispecie alle ipotesi derogatorie. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

    La disposizione introduce un divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute, applicabile anche alle cessazioni del rapporto determinate da dimissioni e pensionamento; le deroghe sono eccezionali e di stretta interpretazione.

  • art. 36 Costituzione

    Il richiamo alla natura irrinunciabile delle ferie non è decisivo quando la mancata fruizione e la cessazione del rapporto sono riconducibili a una libera e volontaria scelta del dipendente.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Il richiamo al diritto alle ferie annuali retribuite non comporta, nella fattispecie, il diritto alla monetizzazione, poiché la cessazione del rapporto è dipesa da dimissioni volontarie e non da una causa estranea alla volontà del lavoratore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute dell’appellante.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per la tutela processuale dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Il divieto di monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 si applica anche quando il rapporto di lavoro cessa per dimissioni o pensionamento e costituisce la regola generale dell’ordinamento pubblico.
  • La monetizzazione sostitutiva delle ferie non godute è una deroga eccezionale di stretta interpretazione, ammissibile soltanto quando la mancata fruizione dipenda da eventi anomali, imprevedibili e non imputabili alla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell’amministrazione.
  • La sopravvenienza di una malattia o di un’inidoneità temporanea non consente la monetizzazione delle ferie se la cessazione del rapporto era stata anteriormente determinata da una libera domanda di dimissioni o di collocamento in congedo, non revocata dopo il successivo rientro in servizio.
  • Quando la fattispecie non rientra in una delle deroghe tassative al divieto di monetizzazione e la cessazione del rapporto è volontaria, il diniego dell’amministrazione è vincolato e non richiede una motivazione rafforzata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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