Cassazione Civile, Ordinanza n. 21094/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di spese condominiali pari a euro 10.915,61. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che le delibere assembleari poste a base del credito fossero invalide perché applicative di un regolamento condominiale e di tabelle millesimali che egli assumeva nulli o inesistenti, in quanto approvati in epoca anteriore alla costituzione del condominio. Sosteneva inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso tali vizi e avesse fatto cattivo governo delle prove e delle norme sulla ripartizione delle spese. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1138 e 1123 c.c.; il secondo denunciava violazione degli artt. 1138 e 1123 c.c. e dell'art. 116, comma 1, c.p.c., ribadendo l'inesistenza o nullità del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali. La Corte ha rilevato che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano inammissibili, perché miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha poi precisato che le contestazioni relative alla nullità del regolamento e delle clausole di riparto non erano azionabili nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo contro il solo condominio, trattandosi di questione che richiede una domanda nei confronti di tutti i condomini in litisconsorzio necessario. Quanto alle delibere di approvazione e riparto delle spese, la Corte ha ricordato che esse costituiscono titolo sufficiente del credito condominiale e che, nel giudizio di opposizione, può essere sindacata solo la loro perdurante efficacia; i vizi di mera annullabilità non possono essere scrutinati senza una domanda riconvenzionale ex art. 1137 c.c. Poiché le censure del ricorrente, al più, integravano vizi di annullabilità e non era stata proposta una specifica domanda di annullamento, il ricorso è stato ritenuto infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto dovute le somme richieste dal condominio in forza delle delibere assembleari di approvazione e riparto delle spese del 12 ottobre 2007 e del 5 marzo 2008. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha però precisato che la motivazione della sentenza impugnata andava corretta sul punto del sindacato sulle delibere condominiali, nel senso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può conoscere della nullità della delibera, mentre i vizi di annullabilità sono deducibili solo mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento; nel caso concreto, tuttavia, le censure dedotte si risolvevano comunque in profili di annullabilità non tempestivamente azionati.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece censurabile come violazione della norma la mera diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La doglianza non può tradursi in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 1138 c.c.
Il regolamento condominiale e le sue clausole di riparto possono essere oggetto di contestazione solo secondo i corretti strumenti processuali, non nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso contro il condominio in quanto tale.
art. 1123 c.c.
Le spese comuni devono essere ripartite secondo i criteri legali; un'erronea applicazione concreta di tali criteri integra, al più, un vizio di annullabilità della delibera di riparto.
art. 63 disp. att. c.c.
La vendita dell'unità immobiliare impedisce l'emissione, nei confronti dell'alienante non più condomino, del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ma non esclude la debenza sostanziale delle spese già maturate.
art. 1137 c.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può scrutinare la nullità della delibera posta a base dell'ingiunzione; l'annullabilità, invece, deve essere fatta valere con apposita domanda riconvenzionale di annullamento.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito applicabile ratione temporis.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Indicato come norma di diritto intertemporale per l'applicazione del rito camerale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per spese condominiali, la delibera assembleare di approvazione e riparto costituisce titolo sufficiente del credito del condominio, sicché il giudice verifica essenzialmente l'esistenza e l'efficacia della delibera e la sussistenza del credito.
- La vendita dell'unità immobiliare da parte del condomino non elimina automaticamente l'obbligazione per le spese già maturate; essa impedisce soltanto l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell'alienante non più condomino.
- Nel ricorso per cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Le contestazioni sulla nullità di un regolamento condominiale o delle clausole di riparto che incidono sulla struttura del rapporto tra tutti i condomini richiedono, in via ordinaria, un'azione proposta nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, in situazione di litisconsorzio necessario.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, i vizi di annullabilità della delibera possono essere scrutinati solo se l'opponente propone una specifica domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137 c.c.; in difetto, l'eccezione è inammissibile.
- L'erronea applicazione concreta dei criteri legali di riparto delle spese condominiali integra un vizio di annullabilità della delibera, non necessariamente una nullità.
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