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Ordinanza

Ordinanza n. 1021/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione del 21 ottobre 2025 adottato nella “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi relativo all’implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management (ATAM) per gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nonché delle relative attività di assistenza e manutenzione. C.U.P. nr. H91D23000220004 LINATE C.U.P. nr. H19C24000010002 MALPENSA CIG B65BD5C123” (doc. 1); − delle lettere di aggiudicazione del 21 ottobre 2025 con le quali SEA ha comunicato al r.t.i. Assaia (doc. 2) e al r.t.i. Aviation (doc. 3), l’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultimo; − della graduatoria definitiva del 21 ottobre 2025 dalla quale il r.t.i. Aviation risulta primo classificato (doc. 4); − ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi espressamente compresi il bando di gara (doc. 5), il disciplinare di gara (doc. 6), il capitolato tecnico (doc. 7), le istruzioni per la compilazione dell’offerta tecnica (doc. 7-bis), nonché i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (doc. 8);

Giustizia amministrativa202504375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo primo classificato, con relativa graduatoria e atti di gara, per l’affidamento di servizi di implementazione e manutenzione di una piattaforma software aeroportuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore del raggruppamento temporaneo concorrente, nonché le comunicazioni di aggiudicazione, la graduatoria definitiva e gli ulteriori atti della procedura. Il Collegio ha rilevato una questione relativa alla notificazione del ricorso alla mandataria del raggruppamento aggiudicatario, avente sede nei Paesi Bassi. La notificazione, effettuata entro i termini decadenziali, è stata eseguita a mezzo posta secondo le modalità previste dal Regolamento UE 1784/2020. Il Collegio ha ritenuto che tale regolamento non sia applicabile al processo amministrativo, poiché il suo ambito è limitato alla materia civile e commerciale ed esclude espressamente la materia amministrativa. La notificazione avrebbe dovuto essere eseguita secondo l’art. 142, comma 2, c.p.c. e l’art. 37 del d.lgs. 71/2011. La notificazione è stata pertanto qualificata come nulla, e non inesistente, in ragione dell’esistenza di un collegamento tra l’atto e il procedimento notificatorio. Tuttavia, il Collegio ha ravvisato un’obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare il riconoscimento dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro l’aggiudicazione. Ha qualificato come nulla, ma non inesistente, la notificazione del ricorso effettuata alla mandataria straniera mediante il procedimento previsto dal Regolamento UE 1784/2020, ritenuto non applicabile alle controversie amministrative. Considerata l’obiettiva incertezza normativa, ha riconosciuto l’errore scusabile e ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • Regolamento UE 1784/2020

    si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)

    Il regolamento ha un ambito materiale tassativo, limitato alla materia civile e commerciale, e non è applicabile alla notificazione degli atti nel processo amministrativo.

  • art. 142, comma 2, c.p.c.

    È indicato dal Collegio quale disciplina applicabile alla notificazione del ricorso a una parte avente sede all’estero.

  • art. 37 d.lgs. 71/2011

    È indicato, insieme all’art. 142, comma 2, c.p.c., quale disciplina che avrebbe dovuto essere applicata per la notificazione alla parte straniera.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente il riconoscimento dell’errore scusabile in presenza di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione, consente di disporne il rinnovo entro un termine stabilito dal giudice.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    È richiamata quale pronuncia a seguito della quale risulta applicabile la disciplina dell’art. 44, comma 4, c.p.a. sul rinnovo della notificazione.

Massime di principio

  • Il Regolamento UE 1784/2020, avendo un ambito di applicazione limitato alla materia civile e commerciale ed escludendo la materia amministrativa, non disciplina la notificazione all’estero degli atti del processo amministrativo.
  • La notificazione di un ricorso amministrativo a una parte avente sede in un altro Stato deve essere effettuata secondo l’art. 142, comma 2, c.p.c. e la disciplina degli uffici consolari prevista dall’art. 37 del d.lgs. 71/2011, quando applicabile.
  • La notificazione eseguita secondo una modalità non applicabile al processo amministrativo è nulla, e non inesistente, se sussiste comunque un collegamento tra l’attività notificatoria e il procedimento di notificazione.
  • L’obiettiva incertezza normativa sulle modalità di notificazione all’estero può giustificare il riconoscimento dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. e impedire la decadenza dall’impugnazione.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla ma non inesistente e ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, il giudice deve disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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